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DECRETO-LEGGE 12 dicembre 2022, n. 190

Disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione. (22G00203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2023, n. 7 (in G.U. 28/01/2023, n.23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2023)
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Testo in vigore dal:  29-1-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la necessità di assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici in occasione di tutte le consultazioni elettorali e referendarie e di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione relativamente all'anno 2023;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione dell'imminente avvio dei procedimenti per il rinnovo degli organi elettivi in alcune regioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Prolungamento delle operazioni di votazione
1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
2. I maggiori oneri derivanti dall'attuazione
((del comma 1 sono))
valutati in 14.874.000 euro per l'anno 2023. Conseguentemente, il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative,
((del Parlamento europeo))
e dall'attuazione dei referendum,
((iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,))
è incrementato di euro 14.874.000 per l'anno 2023.
3. Agli oneri di cui
((al comma 2 si provvede))
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.