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LEGGE 29 aprile 2021, n. 62

Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura. (21G00072)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/2021
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Testo in vigore dal:  29-5-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 152, primo comma, le parole: «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali»;
b) all'articolo 153, primo comma, le parole: «e gli istituti italiani di cultura» sono sostituite dalle seguenti: «, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi»;
c) all'articolo 154, secondo comma, le parole: «classe accertano, sentite anche» sono sostituite dalle seguenti: « categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite»;
d) all'articolo 155, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione»;
e) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 157 sono sostituiti dai seguenti:
« La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma.
La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita »;
f) l'articolo 157-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - 1. L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole alla lavoratrice.
2. Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi novanta giorni e, nei successivi trenta giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori centottanta giorni senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di trecento giorni, durante il quale l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Ai fini del computo dei termini di cui al presente comma, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti all'episodio di malattia in corso.
3. Superato il periodo di prova, all'impiegato può essere autorizzata, per gravi motivi personali o di famiglia, un'assenza dal servizio non retribuita per non più di novanta giorni in un triennio »;
g) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Viaggi di servizio). - 1. In aggiunta alle spese di trasporto, all'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio sono rimborsate le spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo.
2. Previa esplicita richiesta dell'impiegato a contratto che effettua un viaggio di servizio, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 e in aggiunta alle spese di trasporto, è corrisposta un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento »;
h) all'articolo 164, il quarto comma è sostituito dai seguenti: «Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.
Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento»;
i) all'articolo 166, terzo comma, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 152, 153, 154, 155, 157, 164 e 166 del decreto del Presidente della Repubblica, come modificati dalla presente legge:
«Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria , gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a tremila unità.
Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma è comprensivo di quello di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.
Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e le delegazioni diplomatiche speciali possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico. I contratti di detti impiegati temporanei sono suscettibili, in caso di perdurante assenza del dipendente, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'art. 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.
Art. 154 (Regime dei contratti). - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto è il foro locale.
Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima categoria o le delegazioni diplomatiche speciali accertano annualmente, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilità del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali più favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
Art. 155 (Requisiti e modalità per l'assunzione). - Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di cui all'art. 153 si prescinde dal requisito della residenza.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonché delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonché la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.
Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, e sono accertate mediante idonee prove d'esame, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza. Le graduatorie risultanti dalle prove d'esame di cui al presente comma hanno validità per diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale.»
«Art.157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale sulla base del costo della vita, delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e istituzioni culturali di altri Paesi, in primo luogo dell'Unione europea, nonché delle condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, per mansioni lavorative assimilabili a quelle svolte dagli impiegati di cui al presente titolo. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tale fine si avvale, ove possibile, di agenzie specializzate a livello internazionale. Si tiene altresì conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali, anche sulla scorta delle risultanze fornite dalle agenzie specializzate. La retribuzione deve comunque essere congrua e adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati.
La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma.
La retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.» «Art.164 (Sanzioni disciplinari). - Agli impiegati a contratto può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
b) condotta non conforme a principi di correttezza;
c) insufficiente rendimento;
d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
Può essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni nel caso di:
a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai dieci giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero;
d) svolgimento di attività lavorative in violazione del divieto di cui all'art. 156;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona.
Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166.
Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente provvede alla contestazione scritta dell'addebito, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare.
L'impiegato a contratto può fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione. In caso di grave e oggettivo impedimento, il termine per la presentazione delle giustificazioni può, a richiesta dell'impiegato, essere prorogato per una sola volta. Il termine per la conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni pari a quelli della proroga concessa.
Il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.
Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento».
«Art.166 (Risoluzione del contratto). - Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto da parte dell'impiegato con un preavviso di tre mesi, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso dell'ufficio all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:
a) per incapacità professionale;
b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) per riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva la possibilità di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'art. 160.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l'ufficio all'estero è tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio può disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
Il preavviso di tre mesi non è dovuto nel caso di:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
e-bis) violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'art. 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
In tutti i casi il rapporto di impiego è risolto previa autorizzazione ministeriale».