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LEGGE 4 ottobre 2019, n. 117

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018. (19G00123)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/11/2019
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Testo in vigore dal:  2-11-2019

Art. 4




Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea - «EPPO»

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare l'autorità competente a designare, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, i tre candidati al posto di procuratore europeo nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione e il relativo procedimento;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo diretto a individuare il numero dei procuratori europei delegati nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi; individuare altresì il procedimento funzionale all'accordo e apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario dirette a costituire presso uno o più uffici requirenti l'ufficio per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939;
c) individuare, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1939, l'autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato ai fini della nomina da parte del collegio su proposta del procuratore capo europeo, nonché i criteri e le modalità di selezione che regolano la designazione;
d) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di attribuzioni e di poteri dei titolari degli uffici del pubblico ministero con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di competenze del collegio, in modo da preservare i poteri di supervisione e di indirizzo spettanti agli organi dell'EPPO nei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo regolamento (UE) e garantire la coerenza, l'efficienza e l'uniformità della politica in materia di azione penale dell'EPPO;
e) integrare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che prevedono la trasmissione di copia del decreto motivato di avocazione al Consiglio Superiore della Magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati, prevedendo un'analoga trasmissione nel caso di decisione motivata da parte del procuratore europeo ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1939;
f) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 in materia di: competenze del collegio dell'EPPO; poteri di controllo e di indirizzo della camera permanente e del procuratore europeo incaricato della supervisione; esercizio della competenza dell'EPPO; poteri di riassegnazione, riunione e separazione dei casi spettanti alla camera permanente; diritto di avocazione dell'EPPO; poteri della camera permanente in ordine all'esercizio dell'azione penale, all'archiviazione del caso e alle procedure semplificate di azione penale;
g) adeguare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario alle norme del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato, in conseguenza dell'incarico rivestito nell'EPPO, e in particolare:
1) prevedere che i provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che comportino la rimozione dall'incarico o, comunque, i provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento (UE) 2017/1939 siano comunicati al procuratore capo europeo prima che sia data loro esecuzione;
2) prevedere clausole di salvaguardia analoghe a quelle di cui al numero 1) a fronte di qualsiasi altra procedura di trasferimento di ufficio che comporti la rimozione dall'incarico di procuratore europeo delegato;
h) coordinare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di valutazioni di professionalità con le norme del regolamento (UE) 2017/1939 che attribuiscono al collegio, su proposta del procuratore capo europeo, l'adozione di norme sui criteri di rendimento e sulla valutazione dell'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati, in modo da integrare la disciplina procedimentale nazionale in materia di valutazioni di professionalità, facendo salve le prerogative del collegio dell'EPPO e regolandone l'incidenza sul procedimento di valutazione interno;
i) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni processuali al fine di prevedere che i procuratori europei delegati svolgano le funzioni indicate dall'articolo 51 del codice di procedura penale dinanzi al tribunale ordinariamente competente per i delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371;
l) prevedere che il procuratore europeo delegato, in relazione ai delitti attribuiti alla competenza dell'EPPO, svolga le sue funzioni in collegamento e d'intesa, anche mediante acquisizione e scambio di informazioni, con il procuratore europeo che supervisiona le indagini e si attenga alle direttive e alle istruzioni dallo stesso impartite;
m) prevedere che, nel caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione europea mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza, salvo l'obbligo di segnalare al procuratore europeo incaricato della supervisione e di consultare il procuratore delegato richiedente se:
1) la richiesta sia incompleta o contenga un errore manifesto e rilevante;
2) l'atto richiesto non possa essere eseguito entro il termine fissato per motivi giustificati e oggettivi;
3) un atto di indagine diverso e meno intrusivo consenta di conseguire gli stessi risultati di quello richiesto;
4) l'atto di indagine richiesto o da eseguire non sia previsto dal diritto nazionale;
n) prevedere che il pubblico ministero, quando sia stato informato dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939, possa adottare e richiedere atti urgenti fino all'intervenuta decisione sull'avocazione da parte dell'EPPO, astenendosi dall'adozione di atti che possano precluderne l'esercizio;
o) prevedere che, in caso di intervenuta decisione di avocazione delle indagini da parte dell'EPPO, il pubblico ministero trasmetta gli atti all'EPPO secondo quanto stabilito dall'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
p) prevedere che il procuratore europeo delegato svolga le funzioni ai fini della proposizione degli atti di impugnazione;
q) in relazione ai delitti di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, prevedere come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1939;
r) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2017/1939, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento (UE) 2017/1939.
4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), la procedura per la designazione, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 017/1939, di tre candidati al posto di procuratore europeo è regolata dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.
5. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo sono proposte al Consiglio Superiore della Magistratura da magistrati requirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di professionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
6. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del citato articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1939. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio Superiore della Magistratura che, qualora le condivida, provvede alla designazione e trasmette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo comunichi agli organi dell'EPPO.
7. Quando il Consiglio Superiore della Magistratura non condivide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui al comma 6, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Ministro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia può, alternativamente:
a) trasmettere al Consiglio Superiore della Magistratura una proposta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;
b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio Superiore della Magistratura a rivedere le proprie valutazioni.
8. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e b) del comma 7, il Consiglio Superiore della Magistratura provvede in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando non aderisce all'invito di cui alla medesima lettera b). Il provvedimento di designazione è comunicato a norma del comma 6.
9. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 017/1939 non si applicano i commi 68, 69, 71 e 72 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
10. Per l'attuazione della delega di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 88.975 per l'anno 2020 e di euro 533.848 annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 4:

- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») è pubblicato nella G.U.U.E. 31 ottobre 2017, n. L 283.
- Il testo degli articoli 51 e 331 del codice di procedura penale così recita:
«Art. 51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.»
«Art. 331. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.».
Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2017/1371 si veda nelle note all'articolo 3.
Per il testo dell'articolo 41- bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.