stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 luglio 2017, n. 127

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. (17G00138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/2017
nascondi
Testo in vigore dal:  3-9-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità
1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
2. Ai fini della presente legge, per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarità del territorio d'origine.
N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 della Costituzione, è il seguente:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.».
- Il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, è il seguente:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(Omissis);
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.».
- La versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 115 del 9 maggio 2008.
- La legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2006, n. 16, supplemento ordinario.