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LEGGE 14 luglio 2017, n. 110

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. (17G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2017
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Testo in vigore dal:  18-7-2017

Art. 4

Esclusione dall'immunità.
Estradizione nei casi di tortura
1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.