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LEGGE 25 ottobre 2017, n. 163

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017. (17G00177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2017
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Testo in vigore dal:  21-11-2017

Art. 7

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo, con i regolamenti di cui al comma 4;
c) individuazione del Ministero dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/426;
d) previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/426, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dei commi 1 o 2, a seconda della procedura seguita per l'adozione delle norme regolamentari da modificare, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente nelle materie non riservate alla legge alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, alle sue eventuali successive modifiche, nonché agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo.
5. Nell'esercizio della competenza regolamentare di cui al comma 4 il Governo è tenuto a seguire i seguenti criteri specifici:
a) aggiornamento delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, con abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni;
b) individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2016/426;
c) fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2016/426, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
d) individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/426;
e) previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/426, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Note all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- Per il testo degli articoli 30 e 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 6.
- Il regolamento (CE) n. 2016/426 del Parlamento europeo sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) è pubblicato nella G.U.U.E. 31 marzo 2016, n. L 81.
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'articolo 3.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302, S.O.
- Per il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si veda nelle note all'articolo 6.