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LEGGE 12 luglio 2017, n. 113

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. (17G00125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
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Testo in vigore dal:  13-2-2019
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Art. 3

Elettorato attivo e passivo
1. I componenti del consiglio sono eletti dagli avvocati iscritti all'ordine ai sensi dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto, in base alle disposizioni della presente legge.
2. Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
((1))
4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 11-quinquies, comma 1) che "L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247".