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LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. (16G00258)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2017
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Testo in vigore dal:  14-1-2017

Art. 7

Riproduzione della semente
1. Gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.