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LEGGE 2 dicembre 2016, n. 242

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. (16G00258)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/2017
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Testo in vigore dal:  14-1-2017

Art. 2

Liceità della coltivazione
1. La coltivazione delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 è possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo.
3. L'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera b) del comma 2 è consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario, n. 96.