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LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. (16G00251)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
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Testo in vigore dal:  12-1-2017

Art. 69

Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo
1. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.
2. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativa all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione, del 15 dicembre 2014.
3. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:
a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.
4. Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione.
Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.
5. Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.
6. Qualora, in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo, si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiore a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. Tali superfici, se già impiantate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritte nello schedario viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale è aumentata al 10 per cento.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.
8. Chiunque non provvede a modificare l'idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con DO o IG è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.
Note all'art. 69:
- Si riporta il testo degli articoli 62 e 71 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347:
«Art. 62 - (Autorizzazioni). 1. L'impianto o il reimpianto di viti di uve da vino di varietà classificate a norma dell'art. 81, paragrafo 2, è consentito solo dietro concessione di un'autorizzazione conformemente agli articoli 64, 66 e 68 alle condizioni stabilite nel presente capo.
2. Gli Stati membri concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, corrispondente ad una specifica superficie espressa in ettari, su presentazione di una richiesta da parte dei produttori in cui si rispettino criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori. Tale autorizzazione è concessa senza costi a carico dei produttori.
3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'art. 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
4. Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.»
«Art. 71 - (Impianti non autorizzati). 1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate prive di autorizzazione.
2. Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione di tali impianti non autorizzati entro i due anni successivi alla scadenza del periodo di quattro mesi.
I relativi costi sono a carico dei produttori interessati.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo di ogni anno, l'estensione totale delle superfici in cui si è accertata la presenza di impianti viticoli privi di autorizzazione posteriormente al 1° gennaio 2016 e le superfici estirpate a norma dei paragrafi 1 e 2.
4. Il produttore che non abbia ottemperato agli obblighi stabiliti dal paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a sanzioni da stabilire in conformità con l'art. 64 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
5. Le superfici vitate prive di autorizzazione non beneficiano di misure di sostegno nazionali o dell'Unione.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9 aprile 2015, n. L 93:
«Art. 5 - (Sanzioni e recupero dei costi). Gli Stati membri impongono sanzioni pecuniarie ai produttori che non rispettano l'obbligo di cui all'art. 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
L'importo minimo della sanzione pecuniaria è:
a) 6.000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, come previsto all'art. 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) 12.000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi;
c) 20.000 EUR per ettaro, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi.
Se il reddito annuo ottenuto nella zona in cui sono situati i vigneti in questione è stimato superiore a 6.000 EUR per ettaro, gli Stati membri possono aumentare gli importi minimi di cui al secondo comma proporzionalmente al reddito medio annuo per ettaro stimato per quella zona.
Se lo Stato membro procede all'estirpazione degli impianti non autorizzati con mezzi propri, il costo corrispondente a carico del produttore a norma dell'art. 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato oggettivamente tenendo conto del costo del lavoro, dell'uso di macchinari e del trasporto e di altri costi sostenuti. I costi sono aggiunti alla sanzione applicabile.
2. Qualora i produttori non procedano all'estirpazione entro quattro mesi dalla data di notifica dell'irregolarità, gli Stati membri assicurano l'estirpazione.».
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1306/2013 si veda nelle note all'art. 2.
- Il testo del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9 aprile 2015, n. L 93.