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LEGGE 14 novembre 2016, n. 220

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. (16G00233)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  25-7-2021
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Art. 7

Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo.
Cineteca nazionale
1. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefici concessi.
2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.
4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.
5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
((Con il medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono altresì stabiliti:
a) i limiti temporali oltre i quali le opere depositate presso la Cineteca nazionale possono essere considerate rispettivamente opere fuori commercio oppure opere di pubblico interesse depositate in via permanente con presunzione di autorizzazione alla fruizione;
b) i criteri per definire scambi delle opere di cui alla lettera a) con le cineteche nazionali di altri Stati e per realizzare con tali cineteche raccolte, anche congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica;
c) le modalità con le quali la Cineteca nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a) a e), può svolgere proiezioni in sala delle opere depositate o iniziative dirette a realizzare raccolte di opere o a diffonderle su piattaforme telematiche di apprendimento (e-learning), anche a pagamento, con idonee limitazioni all'accesso e senza possibilità per gli utenti di scaricare i contenuti;
d) i criteri di ripartizione dei proventi delle iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto dei costi di restauro e di digitalizzazione delle opere utilizzate e delle altre spese sostenute dalla Cineteca nazionale, nonché i casi in cui essa, in riferimento alle opere depositate presso di essa, è esclusa dagli obblighi inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di tutela del patrimonio culturale))
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6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.