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LEGGE 21 luglio 2016, n. 149

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive. (16G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2016
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Testo in vigore dal:  5-8-2016

Art. 4

Delega al Governo per la riforma del libro XI
del codice di procedura penale
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che:
1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;
2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;
b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;
c) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:
1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;
2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;
3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica provveda con decreto motivato senza ritardo;
4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale;
5) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:
5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
5.2) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;
6) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
7) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;
8) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;
9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso le varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, per la partecipazione a distanza dell'imputato;
10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato con autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
11) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 10) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;
12) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;
13) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;
14) prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;
d) in materia di estradizione:
1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;
2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'estradizione e di rifiutare l'estradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali;
3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della Corte di appello che decide su richiesta del Procuratore generale della Repubblica;
4) prevedere il potere del Procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'estradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;
5) prevedere che la rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;
6) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la Corte di appello pronunci sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;
7) prevedere che, in ogni caso, la Corte di appello pronunci sentenza contraria all'estradizione:
7.1) se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;
7.2) se per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
7.3) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
7.4) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
8) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;
9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;
10) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'estradizione sia computata ad ogni effetto processuale;
11) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;
12) prevedere che nell'estradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradato per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;
13) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;
e) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:
1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;
2) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1), la competenza della Corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:
2.1) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;
2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
2.3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;
2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;
2.5) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale;
2.8) la sentenza straniera, di cui è chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;
3) prevedere che la Corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la Corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la Corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la Corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri;
4) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
f) in materia di mutuo riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dalla lettera e), ai soli fini della garanzia giurisdizionale:
1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;
2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;
3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;
5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;
6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo della loro esecutività, delle decisioni di riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento;
8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione;
g) in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato:
1) che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego;
2) che la giurisdizione in cui favore è operato il trasferimento sia interessata da più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, così da renderla maggiormente idonea alla decisione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.
Note all'art. 4:
- Il Libro XI del codice di procedura penale reca: «Rapporti giurisdizionali con autorità straniere.».
- Si riporta il testo degli articoli 32, 127, 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale:
«Art. 32 (Risoluzione del conflitto). - 1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'art.
127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti che ritiene necessari.
2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.».
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.
9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».
«Art. 54 (Contrasti negativi tra pubblici ministeri). - 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.
3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.
3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.».
«Art. 54-bis (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero). - 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'art. 54 comma 1.
2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.
3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'art. 54 comma 1.
4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.».
«Art. 54-ter (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata). - 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis, riguarda taluno dei reati indicati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati.».
- Per l'art. 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, vedi nelle note all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 133, 133-bis, 133-ter del codice penale:
«Art. 133 (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena). - Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
2. dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3. dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.».
«Art. 133-bis (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). - Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.».
«Art. 133-ter (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). - Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta.
Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15.
In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.».