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LEGGE 12 agosto 2016, n. 170

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015. (16G00181)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/09/2016
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Testo in vigore dal:  16-9-2016

Art. 13

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite dal citato testo unico;
b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro i limiti massimi ivi previsti;
c) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina del regolamento (UE) 2015/760 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 13:
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'art. 1.
- Il regolamento (CE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (Testo rilevante ai fini del SEE), è pubblicato nella G.U.U.E. 19 maggio 2015, n. L 123.
- La parte V, titolo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O., è così rubricata: «Parte V sanzioni, Titolo II sanzioni amministrative».