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LEGGE 21 luglio 2016, n. 145

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. (16G00159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2016, ad eccezione dell'art. 20 che entra in vigore il 2/8/2016. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/2022)
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Testo in vigore dal:  28-8-2022
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Art. 10

Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare
1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno
((e dei volontari in ferma prefissata iniziale))
può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
2. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.