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LEGGE 7 luglio 2016, n. 122

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016. (16G00134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2023)
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Testo in vigore dal:  23-7-2016

Art. 32

Disposizioni relative allo stoccaggio geologico
di biossido di carbonio. Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:
a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni»;
c) all'articolo 21, comma 6, è aggiunto, in fine, seguente periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana».
Note all'art. 32:
- I testi vigenti degli articoli 14, 17 e 21 del decreto legislativo n. 162/2011 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006). pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2011, n. 231, come modificati dalla presente legge, così recitano:
«Art. 14 (Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio). - 1.
L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni:
a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all'art. 12 per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato;
b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa;
c) il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;
d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della
collettività e agli interessi privati prevalenti;
e) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO2 ;
g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività;
g-bis) in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.
1-bis. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione.
2. L'autorizzazione allo stoccaggio può essere soggetta a condizioni e a limitazioni temporali.
3. Il trasferimento dell'autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle società autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).».
«Art. 17 (Modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio). - 1. Il gestore comunica nelle forme previste dall'art. 16, comma 1, le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito di stoccaggio. Sulla base di una valutazione dell'entità di tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in materia di valutazione di impatto ambientale concernenti le modifiche proposte, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su parere del Comitato, adottano i relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio.
2. Il gestore non può mettere in atto modifiche sostanziali in assenza di una nuova autorizzazione o di un aggiornamento di quella esistente a norma del presente decreto.
2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la regione territorialmente interessata, anche su parere del Comitato, riesamina ed eventualmente aggiorna l'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:
a) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e alle lettere da a) a d) del comma 3, cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni.
3. Il Ministero dello sviluppo economico sentita la regione territorialmente interessata, anche su proposta del Comitato, dichiara la decadenza, previa diffida, del soggetto titolare dell'autorizzazione allo stoccaggio nei seguenti casi:
a) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dall'autorizzazione;
b) se le comunicazioni di cui all'art. 20 o le ispezioni effettuate a norma dell'art. 21 mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;
c) in caso di violazione dell'art. 14, comma 3, del presente decreto;
d) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all'art. 20.
4. Nei casi di cui al comma 3, il soggetto autorizzato provvede a tutti i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale. In caso di revoca, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, su parere del Comitato, dispone l'immediata chiusura del sito di stoccaggio di CO2 ai sensi dell'art.
23 oppure mette a disposizione il sito di stoccaggio ad eventuali operatori interessati a proseguire le attività di stoccaggio. In caso di chiusura del sito, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente dispongono le procedure di chiusura e di post-chiusura ai sensi dell'art. 23, comma 6, a spese del gestore, affidandone l'esecuzione al gestore stesso o, qualora il gestore non fornisca garanzie sufficienti per una regolare chiusura e post-chiusura, ad altro soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche. Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione degli altri operatori, in concorrenza, tramite pubblicazione sui siti web del Ministero dell'ambiente e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le procedure di cui all'art. 12, comma 2, e degli articoli 13, 14 e 16.
5. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, il sito di stoccaggio di CO2 è gestito dal Ministero dello
sviluppo economico, tramite terzi o direttamente, a spese del precedente gestore. In questo caso il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto tecnico del Comitato, assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti le attività di stoccaggio, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni del presente decreto, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell'art. 304, comma 1, e dell'art. 305, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. I relativi costi sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell'art. 25 e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore.».
«Art. 21 (Vigilanza e controllo). - 1. Tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO2 e gestione dei siti, regolate ai sensi del
presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo.
Per le attività di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2 , trovano applicazione le norme di polizia mineraria di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni.
2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:
a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'art. 4;
b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'art. 4;
c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVFF), per gli aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle situazioni di emergenza.
3. Ai fini delle attività di vigilanza e controllo ISPRA si avvale anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed è a tal fine autorizzata a stipulare apposite convenzioni con oneri ricompresi nelle tariffe di cui all'art. 27.
4. L'attività di vigilanza e controllo ha lo scopo di verificare che non siano violate le disposizioni del presente decreto, i provvedimenti e le prescrizioni contenute nella licenza di esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio.
5. L'attività di vigilanza e controllo comprende le ispezioni presso il complesso di stoccaggio, gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.
6. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità di cui all'art. 24. Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.
7. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque:
a) nel caso di irregolarità significative o di fuoriuscite ai sensi dell'art. 22, comma 1;
b) nel caso in cui le relazioni di cui all'art. 20 mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni;
c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumità pubblica.
8. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente.
9. Dopo ogni ispezione è predisposta una relazione sull'esito dell'attività ispettiva. La relazione riporta la valutazione sulla conformità alle disposizioni del presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore deve porre in essere. La relazione è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata, al gestore interessato e resa disponibile entro due mesi dall'ispezione per l'accesso agli atti ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.».