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LEGGE 18 agosto 2015, n. 141

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. (15G00155)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
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Testo in vigore dal:  23-9-2015

Art. 5

Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale
1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.