stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Articoli
  • Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Disposizioni relative alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e sanitario
  • 8
  • 9
  • Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni relative al Green public procurement
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
  • 23
  • Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • Disposizioni in materia di difesa del suolo
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • Disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati
  • 64
  • Disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali
  • 65
  • 66
  • Disposizioni varie in materia ambientale
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-2-2016

Art. 43

Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori
1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti elettrici ed elettronici,» sono inserite le seguenti: «rifiuti di pile e accumulatori,»;
b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188».
2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.
3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27.
4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda»;
b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda»;
c) all'articolo 18, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g),nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi»;
d) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208» sono inserite le seguenti: «o dell'articolo 213»;
e) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: «di cui alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e)»;
f) all'articolo 38, comma 1, le parole: «un'AEE» sono sostituite dalle seguenti: «un RAEE» e le parole: «per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso»;
g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «In caso di mancata registrazione» sono inserite le seguenti: «ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione»;
h) all'allegato VIII, al punto 1.5.1, primo periodo, le parole: «nel rispetto dei requisiti indicati al» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi i requisiti di cui al».
Note all'art. 43:
Si riporta il testo dell'art. 227 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla presente legge:
"Art. 227 (Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto). - 1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:
a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;
d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248;
d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188."
Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73 (S.O.):
"Art. 41 Disposizioni finanziarie. - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4, nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali in applicazione del presente decreto sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali.
4. Gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'art. 14, comma 3, e 19, comma 9, nonché gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale di cui all'art. 29 sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento. Con disposizioni regionali, sentiti gli enti locali interessati, sono determinate le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 3, nonché le relative modalità di versamento." Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2008, n. 283, S.O.:
"Art. 27. Disposizioni finanziarie. - 1.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli oneri derivanti dalle ispezioni di cui all'art. 10, comma 5, sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali controlli, mediante tariffe e modalità di versamento stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, con disposizioni regionali. Dette tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
4. Gli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro di cui agli articoli 14 e 15, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'art. 19, ivi incluse le attività ispettive, previste dal comma 6, lettera e), del medesimo articolo, e delle attività dell'ISPRA di cui di agli articoli 8, comma 3, e 15, sono a carico dei produttori di pile e accumulatori.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al comma 4, nonché le relative modalità di versamento. Fino all'adozione del predetto decreto, alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui all'art. 16 si provvede in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto n. 151 del 2005."
Si riporta il testo degli articoli 9, 10, 18, 20, 33, 38 e dell'Allegato VIII del citato decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, come modificati dalla presente legge:
"Art. 9. I sistemi individuali. - 1. I produttori che intendono adempiere ai propri obblighi in forma individuale organizzano un sistema autosufficiente operante in modo uniforme sull'intero territorio nazionale per la gestione dei RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE e ne chiedono il riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'istanza è corredata da un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema:
a) è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
b) è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale e di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'Allegato V;
c) opera attraverso modalità di gestione idonee a garantire che gli utilizzatori finali siano adeguatamente informati sulle modalità di funzionamento del sistema e sui metodi di raccolta dei RAEE.
2. Costituisce parte integrante del progetto di cui al comma 1, un piano di raccolta, attestante che il sistema proposto sia in grado di intercettare tutti i RAEE generati dalle proprie AEE sull'intero territorio nazionale, secondo una delle seguenti modalità:
a) la predisposizione di un efficiente sistema di restituzione dei RAEE generati dalle proprie AEE;
b) la stipula di apposite convenzioni con i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale, da redigere al fine di assicurare che il produttore contraente effettui il ritiro presso i centri di raccolta ed altri luoghi di raggruppamento dei soli RAEE derivanti dalle proprie AEE immesse sul mercato, identificate tramite il marchio di cui all'art. 28 e appositamente selezionate.
3. Il riconoscimento da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviene entro 90 giorni dalla presentazione del progetto ed è requisito essenziale per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'art. 29 del presente decreto legislativo. Qualora il riconoscimento di un sistema individuale sia richiesto a seguito di recesso da un sistema collettivo, tale recesso ha effetto solo dalla data indicata nel provvedimento di riconoscimento del sistema. I sistemi riconosciuti trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. La revoca del riconoscimento disposta nel caso in cui non siano raggiunti gli obiettivi di recupero stabiliti nell'art. 19 determina la cancellazione automatica dal Registro nazionale e l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 7, del presente decreto legislativo. I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda."
"Art. 10. I sistemi collettivi. - 1. I produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuale devono aderire a un sistema collettivo. Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i raccoglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo accordo con i produttori di AEE.
L'adesione ai sistemi collettivi è libera e parimenti non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza.
2. I sistemi collettivi sono organizzati in forma consortile ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto dal presente decreto legislativo.
3. I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo.
4. Ciascun sistema collettivo deve garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento. I contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullità.
4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio dell'attività o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti, dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacità finanziaria minima proporzionata alla quantità di RAEE da gestire.
5. I consorzi esistenti e quelli di nuova costituzione conformano la loro attività ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'art. 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il loro statuto allo statuto-tipo, secondo le modalità indicate ai commi 6, 7 e 8.
5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale, l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ed una società di revisione indipendente, al fine di verificare periodicamente la regolarità contabile e fiscale.
6. I sistemi collettivi esistenti adeguano il proprio statuto entro 90 giorni dall'approvazione dello statuto-tipo e lo trasmettono entro 15 giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini dell'approvazione.
7. I sistemi collettivi di nuova costituzione trasmettono lo statuto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 15 giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione.
8. Lo statuto è approvato nei successivi 90 giorni alla trasmissione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. L'approvazione dello statuto è condizione essenziale ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale.
9. I sistemi collettivi trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate e di una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti. Ogni anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi del presente comma.
10. I sistemi collettivi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati.
I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda.
10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3 per cento, in almeno un raggruppamento.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e può proseguire le attività di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento, da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e controllo in conformità all'art. 35."
"Art. 18. Trattamento adeguato. - 1. Tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato.
2. Il trattamento adeguato e le operazioni di recupero e di riciclaggio, salvo il caso di rifiuti avviati alla preparazione per il riutilizzo, includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII. A tal fine i produttori istituiscono sistemi per il trattamento adeguato dei RAEE, utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili.
3. Nel caso di RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono alle operazioni di trattamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché del regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione. Nelle more dell'emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell'art. 33, comma 5, lettera g), nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi.
5. Entro tre mesi dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4, i soggetti che effettuano le operazioni di trattamento devono presentare istanza per l'adeguamento dell'autorizzazione, ed entro i successivi quattro mesi la Regione o la Provincia delegata rilasciano il provvedimento. In ogni caso, fino all'adozione del provvedimento da parte della Regione o della Provincia delegata, i soggetti istanti possono proseguire l'attività.
6. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 4 ed in ragione di quanto nello stesso disposto, il Centro di Coordinamento procede all'adeguamento degli Accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 33, comma 5, lettera g).
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli scopi di cui al presente articolo, misure per incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)."
"Art. 20. Autorizzazioni. - 1. Gli impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 208 o dell'art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'autorizzazione garantisce l'utilizzo delle migliori tecniche di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili e stabilisce le condizioni necessarie per garantire osservanza dei requisiti previsti all'art. 18 per il trattamento adeguato e per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all'Allegato V.
2. Con decreto adottato ai sensi dell'art. 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate le operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 di detto decreto legislativo.
3. La visita preventiva di cui al primo comma dell'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve verificare anche la conformità delle attività di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati VII e VIII ed alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Per gli impianti autorizzati secondo procedura ordinaria, l'ispezione da parte degli organi competenti è effettuata, dopo l'inizio dell'attività, almeno una volta all'anno. Per gli impianti autorizzati mediante le procedure di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Province competenti trasmettono, secondo modalità dalle stesse definite e, comunque, almeno una volta l'anno, i risultati delle ispezioni svolte ai sensi del presente articolo all'ISPRA, che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la successiva comunicazione alla Commissione europea."
"Art. 33. Centro di coordinamento. - 1. Il Centro di coordinamento, istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 9, commi 1 e 3, 11 e 12 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, ha la forma del consorzio con personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili e salvo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il consorzio è composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, che vi aderiscono entro 30 giorni dalla loro costituzione, e da due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Al Centro di coordinamento possono altresì partecipare i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, nonché i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.
4. Il Centro di Coordinamento adegua lo statuto alle disposizioni del presente decreto legislativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore. Lo statuto e le successive modifiche sono approvate con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla presentazione.
5. Il Centro di coordinamento ottimizza, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento. In particolare il Centro di coordinamento ha il compito di:
a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legislativo;
b) collaborare alla definizione della metodologia di cui al decreto ministeriale dell'art. 18, comma 4;
c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione criteri oggettivi di quantificazione delle quote di mercato, promuovendo a tal fine studi da parte di istituti scientifici e di ricerca;
d) assicurare risposte tempestive alle richieste di ritiro da parte dei centri di raccolta, utilizzando a tal fine metodologie telematiche;
e) raccogliere e rendicontare i dati relativi alla raccolta e al trattamento sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 34;
f) trasmettere annualmente all'ISPRA le informazioni di cui alla lettera e) ai fini della predisposizione della relazione di cui all'art. 31, comma 1;
g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;
h) assicurare il monitoraggio dei flussi di RAEE distinti per categoria di cui agli Allegati I e III del presente decreto legislativo smistati ai sistemi collettivi sulla base di modalità da definire d'intesa con l'ISPRA e il Comitato di vigilanza e controllo;
i) predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività da trasmettere al Comitato di vigilanza e controllo. Tale programma deve contenere indicazioni specifiche anche con riguardo agli obiettivi di recupero dei RAEE stabilite per ogni categoria;
l) coordinare e garantire il corretto trasferimento delle informazioni di cui all'art. 27 fornite dai produttori agli impianti di preparazione per il riutilizzo, trattamento e riciclaggio attraverso strumenti elettronici, mediante la predisposizione di un'apposita banca dati.
6. Il Centro di coordinamento può svolgere i propri compiti anche mediante il ricorso a società di servizi ed altri soggetti esterni purché venga garantita la riservatezza dei dati trattati."
"Art. 38. Sanzioni. - 1. Il distributore che, nell'ipotesi di cui all'art. 11, commi 1 e 3, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un RAEE è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, il produttore:
a) che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali di cui all'art. 13, ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE di cui agli articoli 18, comma 2, e 19, comma 1, ed a finanziare le relative operazioni, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui agli articoli 23 e 24, fatti salvi, per tali ultime operazioni, gli accordi eventualmente conclusi ai sensi dell'art. 24, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
b) che, nel momento in cui immette una apparecchiatura elettrica od elettronica sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria di cui all'art. 25, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilità delle identiche condotte commesse dopo il 10 luglio 2010;
c) che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'art. 26, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000;
d) che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione degli impianti di trattamento le informazioni di cui all'art. 27, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000;
e) che, dopo il termine di cui all'art. 40, comma 4, immette sul mercato AEE prive del marchio di cui all'art. 28, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato;
f) che, immette sul mercato AEE prive del simbolo di cui all'art. 28, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato; resta ferma la sanzionabilità delle identiche condotte commesse dopo il 31 dicembre 2010;
g) che, senza avere provveduto all'iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 29, comma 8, immette sul mercato AEE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
h) che, entro il termine stabilito dall'art. 29, comma 2, non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
3. La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai sensi dell'art. 33, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.
4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 33, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte alla metà. La violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi, in un triennio comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale di cui all'art. 29. Le persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte al Registro nazionale di cui all'art. 29 per i due anni successivi.
5. Il mancato adempimento all'obbligo di cui all'art. 30, comma 2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.000 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato estero.
6. Nelle ipotesi di cui all'art. 21, qualora la spedizione di AEE usate sospettate di essere RAEE avvenga in difformità dalle prescrizioni di cui all'Allegato VI, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7.Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo, nonché per la destinazione dei proventi delle stesse si applicano le disposizioni degli articoli 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."
"Allegato VIII - Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all'art. 18, comma 2 del presente decreto:
1.1 Gli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto non sono caratterizzati da impatti ambientali superiori a quelli di un qualsiasi impianti industriale e non comportano, quindi, particolari precauzioni dovute alla natura dei materiali trattati.
1.2 L'impianto di trattamento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale.
L'impianto deve essere opportunamente attrezzato per:
a) trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse;
b) identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente ala fase di trattamento.
1.3 Deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro.
1.4 A chiusura dell'impianti deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.
1.5 Organizzazione e dotazioni dell'impianto di trattamento.
1.5.1 L'impianto deve essere dotato di aree adibite allo stoccaggio temporaneo dei RAEE, realizzate fatti salvi i requisiti di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero. L'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento:
a) settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
b) settore di messa in sicurezza;
c) settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili;
d) settore di frantumazione delle carcasse;
e) settore di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche;
f) settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili;
g) settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento
1.5.2 L'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento deve essere dotato di:
a) bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
b) adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
c) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
d) adeguato sistema di raccolta dei reflui; n caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
e) superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
f) copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero.
g) container adeguati per lo stoccaggio di pile , condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi
1.5.3. I settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi, di messa in sicurezza e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta.
1.5.4 L'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita.
1.5.5 Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dalle disposizioni di attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico."