stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. (16G00006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
nascondi
vigente al 26/04/2024
  • Articoli
  • Disposizioni relative alla protezione della natura e per la strategia dello sviluppo sostenibile
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Disposizioni relative alle procedure di Valutazione di impatto ambientale e sanitario
  • 8
  • 9
  • Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni relative al Green public procurement
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Disposizioni incentivanti per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi
  • 23
  • Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • Disposizioni in materia di difesa del suolo
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • Disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e in materia di scambio di beni usati
  • 64
  • Disposizioni in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali
  • 65
  • 66
  • Disposizioni varie in materia ambientale
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-2-2016

Art. 77

Modifica all'articolo 514 del codice di procedura civile
1. All'articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
«6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».
Note all'art. 77:
Si riporta il testo dell'art. 514 del codice di procedura civile, come modificato dalla presente legge:
"Art. 514. Cose mobili assolutamente impignorabili. - Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4.
5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;
6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli."