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LEGGE 9 luglio 2015, n. 114

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014. (15G00127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2015
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Testo in vigore dal:  15-8-2015

Art. 6

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, sotto il coordinamento del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, nel rispetto delle categorie stabilite dagli articoli 39-terdecies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) sostituire, abrogandolo espressamente, il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, di attuazione della direttiva 2001/37/CE, interamente abrogata dalla direttiva 2014/40/UE;
b) tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori;
c) determinare la scelta del primo testo delle avvertenze di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, in modo da informare il consumatore sui rischi potenziali derivanti dal fumo, assicurando un ampio livello di protezione della salute;
d) prevedere, in un'ottica di semplificazione, che la rotazione del catalogo delle avvertenze sanitarie illustrate scelta dal Governo italiano rispetti l'ordine numerico delle serie previsto dall'allegato II della direttiva 2014/40/UE, come modificato dalla direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014;
e) escludere, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'introduzione di norme più severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana offerto dalla direttiva 2014/40/UE;
f) prevedere, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, un coerente recepimento dell'articolo 19 della direttiva 2014/40/UE, al fine di stabilire anche un adeguato quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione, per i produttori che ne facciano richiesta;
g) consentire fino al termine massimo di cui all'articolo 30 della direttiva 2014/40/UE la vendita al consumatore finale dei prodotti non conformi alla medesima direttiva, fabbricati ed etichettati prima del 20 maggio 2016, ed equiparare i prodotti non conformi eventualmente giacenti presso le rivendite dopo tale termine ai prodotti con difetti di condizionamento e confezionamento all'origine; in considerazione dell'articolazione del sistema distributivo dei tabacchi lavorati, stabilire altresì il termine del 20 agosto 2016 per il trasferimento di detti prodotti dal fabbricante o importatore al depositario autorizzato e il termine del 20 ottobre 2016 per la vendita di detti prodotti dal depositario autorizzato alle rivendite;
h) per i soli prodotti di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/40/UE, in ragione dei tempi di stagionatura e produzione, prorogare, per quanto possibile e compatibile con la normativa europea, tutti i termini di cui alla lettera g), ferme restando le ulteriori condizioni.
3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.
- La direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2014, n. L 127.
- Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2014, n. 297, così recita:
«Art. 1 (Modifiche al testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi). - 1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 39-bis:
1) nel comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) i tabacchi da inalazione senza combustione.»;
2) nel comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione.»;
b) all' articolo 39-ter:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui all' articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal tabacco.»;
2) nel comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
c) all' articolo 39-quinquies:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette.»;
2) il comma 2-bis è abrogato;
d) l' articolo 39-octies è sostituito dal seguente:
«Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui all' articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle sigarette l'accisa è calcolata applicando la relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette";
b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a).
4. L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3, è calcolata applicando l'aliquota di base di cui al comma 1, al "PMP-sigarette".
5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a:
a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis , comma 1, lettera a), di peso superiore a 3 grammi (sigari);
b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis , comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui all' articolo 39-bis , comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).
6. Per i tabacchi lavorati di cui all' articolo 39-bis , comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all' articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale.
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 è applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies , e dell'accisa, applicata ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo.
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 è pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi dell' 39-sexsies .
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai sensi dell' articolo 39-bis , comma 1, lettera b), è considerato come due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e così via.
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all' articolo 39-bis , comma 1, lettera b) (sigarette), non può essere inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette" di cui all' articolo 39-quinquies , comma 2.»;
e) dopo l' articolo 39-duodecies è inserito il seguente:
«Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni degli articoli 39-quater , 39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 .
2. Ai fini dell'applicazione degli 39-sexsies e 39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies , e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 è altresì indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 , il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima dell'immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall' articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni.»;
f) all'articolo 62-quater:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 , e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall' articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni.»;
2) nei commi 2, 5 e 6 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
g) gli articoli 62-bis e 62-ter sono abrogati. Ai soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano fiammiferi e che comunicano entro il 31 gennaio 2015 al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la quantità e il valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, nonché l'entità del credito oggetto di compensazione, è riconosciuto, per il rimborso dell'imposta di fabbricazione già assolta sui beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014, un apposito credito fruibile in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni;
h) nell' Allegato I:
1) alla voce «Tabacchi lavorati», le parole: «sigarette, 58,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sigarette, 58,7 per cento»;
2) le voci «Fiammiferi di ordinario consumo» e «Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi» sono abrogate.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate:
a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell' articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali ed a euro 5,00;
b) l'aliquota prevista dal comma 3 dell' articolo 39-terdecies e dal comma 1-bis dell' articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995 , e successive modificazioni, fino a cinque punti percentuali.
3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione.
4. Copia del decreto di cui ai commi 2 e 3, e della relativa relazione tecnica, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché a quelle competenti per i profili finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.
5. Al fine di contrastare più efficacemente fenomeni di elusione, elevando i livelli di garanzia della tracciabilità dei prodotti del tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, sono adottate disposizioni in materia di rintracciabilità di tali prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
6. Lo schema del regolamento di cui al comma 5 e la sua relazione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23 , ai fini dell'espressione dei pareri, che sono resi entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
7. Dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e l' articolo 39-duodecies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni.
8. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui all' articolo 62-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 si intendono sottratti all'imposizione.».
- Il testo degli articoli 39-terdecies e 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O., così recita:
«Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di un campione composto dalle cinque marche di sigarette più vendute, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo, fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 è altresì indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima dell'immissione in consumo, la denominazione e gli ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.».
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 è obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantità di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione.».
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 (Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2003, n. 169.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.