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LEGGE 9 luglio 2015, n. 114

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014. (15G00127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2015
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Testo in vigore dal:  15-8-2015

Art. 20

Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre un sistema informatizzato che si interfacci con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della decisione quadro;
b) prevedere che la responsabilità della gestione del sistema informatizzato di cui alla lettera a) sia assegnata all'autorità centrale istituita presso il Ministero della giustizia;
c) prevedere i seguenti formati di trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI:
1) nel trasmettere le informazioni relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all'allegato A della decisione quadro o, in via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice «categoria aperta» della pertinente o più vicina categoria di reati o, in mancanza, un codice «altri reati»;
2) nel trasmettere le informazioni relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali misure accessorie, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, introdurre la menzione del codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure richiamate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all'allegato B della decisione quadro o, in via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, usare il codice «categoria aperta» della pertinente o più vicina categoria di pene e misure o, in mancanza, il codice «altre pene e misure»;
3) realizzare una comparazione tra i reati e le pene previsti dall'ordinamento italiano e quelli individuati rispettivamente nelle tavole di cui agli allegati A e B della decisione quadro e un aggiornamento periodico della medesima;
4) introdurre la possibilità di fornire, altresì, le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione alla sua consumazione e, se pertinente, la sussistenza di cause di esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva nonché le informazioni disponibili riguardanti la natura e le condizioni di esecuzione della pena o della misura inflitta;
5) prevedere, inoltre, che il parametro «decisioni non penali» sia indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata abbia la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 20:
- La decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009 del Consiglio, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, è pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2009, n. L 93.
- Per il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1.