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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2015, n. 45

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di abrogazione di disposizioni concernenti la Commissione di coordinamento ed il Presidente della Commissione di coordinamento. (15G00058)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/2015
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Testo in vigore dal:  6-5-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la proposta della commissione paritetica, approvata nella riunione del 25 settembre 2014;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 18 novembre 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1



Abrogazione di disposizioni concernenti la Commissione di coordinamento nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
1. In attesa dell'adeguamento degli articoli 31, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ai principi della Costituzione e al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Consiglio della Valle non procedono alla nomina dei loro rappresentati in seno alla Commissione di coordinamento.
2. L'articolo 66 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), è abrogato.
3. Sono, inoltre, abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, commi 3 e 4, 11 e 13 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), e l'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di atti amministrativi della regione soggetti a controllo).
4. Restano ferme le rispettive competenze del Ministero dell'interno e del Presidente della regione nell'esercizio delle sue funzioni prefettizie in materia di contrasto alle infiltrazioni malavitose negli organi elettivi degli enti locali e le ipotesi di sospensione, incandidabilità e decadenza dalle cariche elettive disciplinati dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948; il testo dell'art. 48-bis della legge medesima, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993), è il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».

Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 31, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta di cui alla citata legge costituzionale n. 4 del 1948:
«Art. 31. - Ogni legge approvata dal Consiglio della Valle è comunicata al rappresentante del Ministero dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia stabilito un termine diverso.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio della Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali, o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.».
«Art. 45. - Nel capoluogo della Regione è istituita una Commissione di coordinamento, composta di un rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede, di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della Valle fra persone estranee al Consiglio.
La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.».
«Art. 46. - La Commissione di coordinamento, preveduta dall'articolo precedente, esercita il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con richiesta motivata, può promuovere il riesame dell'atto da parte dell'organo competente della Regione.».
Il testo dell'articolo 66 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1978, n. 141.
Il testo degli articoli 7, 8, 9, 10, commi 3 e 4, 11 e 13 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1994, n. 125.
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di atti amministrativi della regione soggetti a controllo), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1994, n. 125.
Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.