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LEGGE 14 gennaio 2013, n. 8

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. (13G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2014)
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Testo in vigore dal:  14-2-2013 al: 24-11-2014
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. I termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati, purché eventuali strati ricoprenti di altro materiale siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri.
2. Il termine «pelliccia» e quelli da esso derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre e agli articoli con esse fabbricati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì nei casi in cui i termini di cui ai medesimi commi sono utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole.
4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio e dei prodotti comunque realizzati mediante processo di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, pezzetti o polvere dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, poi trasformati, con o senza l'aggiunta di elementi leganti, in fogli o altre forme, per i quali è fatto divieto di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.