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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 novembre 2013, n. 156

Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. (14G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2014
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Testo in vigore dal:  29-1-2014

IL MINISTRO

DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ed in particolare l'articolo 4, comma 3;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 77, comma 5 e l'allegato 3 della Parte III;
Visto l'articolo 75, comma 3 del medesimo decreto legislativo che dispone che, attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni, possono essere modificati gli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo;
Viste le linee guida emanate dalla Commissione Europea che forniscono criteri tecnici per l'identificazione e la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali;
Considerato che, nell'ambito del processo di caratterizzazione delle acque superficiali fluviali e lacustri si deve procedere alla loro tipizzazione e all'individuazione dei corpi idrici compresi quelli fortemente modificati ed artificiali;
Ritenuta la necessità di adeguare in particolare il paragrafo B.4 rubricato "Corpi idrici fortemente modificati e artificiali", sezione B del punto 1.1 dell'allegato 3 della parte terza del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni, al fine di renderlo conforme agli obblighi comunitari e per stabilire una metodologia comune sul territorio italiano per l'identificazione dei corpi idrici da designare fortemente modificati o artificiali ai sensi dell'articolo 77, comma 5 del citato decreto legislativo;
Acquisite le proposte tecniche dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) prot. n. 40072 del 28 novembre 2011 e dell'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR- ISE ) prot. n. 21526 del 20 settembre 2012;
Acquisita l'intesa rep. n. 56/CSR del 7 febbraio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2013;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota prot. 0042510 del 7 agosto 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/5 del 24 settembre 2013, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 giugno 2008, n. 131 al punto B.4 è integrato con il punto B.4.1, rubricato "Metodologia di identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali per le acque fluviali e lacustri", riportato nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
2. Restano ferme le disposizioni per la designazione dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali di cui all'articolo 77, comma 5, della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Le designazioni dei corpi idrici di cui ai commi precedenti sono riviste periodicamente in relazione all'aggiornamento dei piani di gestione e di tutela di cui agli articoli 117 e 121 del medesimo decreto legislativo.
4. I criteri tecnici riportati nell'allegato 1 del presente decreto possono essere modificati, con atto regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 qualora, a seguito della loro prima applicazione, se ne manifesti la necessità, anche su motivata richiesta da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, comunque, per sopravvenute esigenze o per nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 novembre 2013

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 novembre 2013 Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, registro n. 13, foglio n. 293

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 3, della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22/12/2000 pag. 0001 - 0073:
"3. Gli Stati membri possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
i) sull'ambiente in senso più ampio,
ii) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o il diporto;
iii) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione,
iv) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo, o
v) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.
Tali designazioni e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di gestione dei bacini idrografici prescritti dall'articolo 13 e sono riesaminate ogni sei anni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006:
"Art. 77. (Individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale)
(Omissis).
5. La designazione di un corpo idrico artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando:
a) le modifiche delle caratteristiche idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul diporto;
3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il drenaggio agricolo;
5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possano, per motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale.".
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), integrato con il punto B.4.1 dall'Allegato 1 al presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'articolo 75, comma 3, del citato decreto n. 152 del 2006:
"3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.".
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17. Regolamenti.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Note all'art. 1:
Per i riferimenti al testo del'allegato 3 della parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse: