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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2013, n. 127

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l'amministrazione e la contabilità della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. (13G00171)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2013
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Testo in vigore dal:  21-11-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 12 della citata legge n. 146 del 1990, il quale prevede che le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
Vista la legge 11 aprile 2000, n. 83, recante modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati che, tra l'altro, ha attribuito nuovi compiti e funzioni alla Commissione;
Sentita la Commissione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442
1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1998, n. 442, concernente il regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica denominazione, individuati con deliberazione della Commissione su proposta del coordinatore generale.»;
b) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono proporsi solo se è assicurata la copertura finanziaria. Le variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1 sono deliberati dalla Commissione previo parere del collegio dei revisori dei conti. In caso di necessità provvede il coordinatore generale, con atto da sottoporre a ratifica della Commissione nella prima adunanza utile. Le variazioni compensative sono sottoposte, dandone informazione alla Commissione, all'approvazione del coordinatore generale o, in caso di impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.»;
c) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il fondo può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Presidente, di un importo pari a 6.000 euro, reintegrabili durante l'esercizio.»;
d) all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con il fondo economale interno si può provvedere al pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore a 500 euro.»;
e) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Su proposta del Presidente, la Commissione, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, nomina, nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, un coordinatore generale, scelto tra dirigenti della pubblica amministrazione con pluriennale esperienza gestionale di strutture pubbliche, ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche interne alla struttura, a cui sono attribuite le funzioni di amministrazione e di gestione dell'attività della Commissione. Il coordinatore generale, qualora sia dipendente pubblico, viene collocato in comando, in aspettativa, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.»;
f) all'articolo 20, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I mandati sono firmati dal coordinatore generale ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal funzionario preposto al servizio finanziario.»;
g) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I contratti sono sottoscritti dal coordinatore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.»;
h) all'articolo 25, il comma 3 è abrogato;
i) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere.»;
l) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il coordinatore generale deve eseguire, almeno una volta nel corso di ogni trimestre, congiuntamente con il funzionario responsabile del servizio finanziario, una verifica alla cassa e alle scritture tenute dal cassiere, un'altra alla fine di ogni esercizio e comunque nel caso di cambiamento della gestione.»;
m) all'articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Si applicano, altresì, le disposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
La legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5, della citata legge n. 146 del 1990:
" 5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione." .
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442 (Norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1998, n. 298, S.O.
La legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85, S.O.

Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 17, 19, 20, 25, 28, 36 e 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 1998, come modificati dal presente regolamento:
«Art. 6. Articolazione del bilancio.
1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:
Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;
Titolo II - Entrate in conto capitale;
Titolo III - Partite di giro.
2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - Spese correnti;
Titolo II - Spese in conto capitale;
Titolo III - Partite di giro.
3. L'unità elementare del bilancio è l'unità previsionale di base, con un unico centro di responsabilità amministrativa.
4. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica denominazione, individuati con deliberazione della commissione su proposta del coordinatore generale.
5. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.»
«Art. 8. Istituti di flessibilità.
1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, di importo non superiore al tre per cento delle spese correnti.
2. Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono proporsi solo se è assicurata la copertura finanziaria. Le variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1 sono deliberati dalla Commissione previo parare del collegio dei revisori dei conti. In caso di necessità provvede il coordinatore generale, con atto da sottoporre a ratifica della Commissione nella prima adunanza utile. Le variazioni compensative sono sottoposte, dandone informazione alla Commissione, all'approvazione del coordinatore generale o, in caso di impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.
3. Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo di cui all'articolo 9, e tenendo conto delle risultanze di questo, viene operato l'assestamento di bilancio per l'esercizio in corso, con deliberazione della commissione.
4. Le deliberazioni di variazione del bilancio sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.»
«Art. 17. Fondo economale interno.
1. La commissione con propria deliberazione può istituire un fondo economale interno. L'incarico di cassiere è conferito a favore di un proprio dipendente.
2. Il fondo può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del presidente, di un importo pari a 6000 euro, reintegrabili durante l'esercizio.
3. Qualora la somma anticipata venga ad esaurirsi, il cassiere presenta al coordinatore generale di cui all'articolo 19, comma 1, le note documentate delle spese sostenute, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, sono da lui rimborsate con mandati emessi a suo favore.
4. Con il fondo economale interno si può provvedere al pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore a 500 euro.
5. Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese di viaggio e di indennità di missione e per le spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi tratti sul conto corrente di tesoreria.»
«Art. 19. Attività di gestione e di tesoreria.
1. Su proposta del presidente, la commissione, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, nomina, nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, un coordinatore generale , scelto tra i dirigenti della pubblica amministrazione con pluriennale esperienza gestionale di strutture pubbliche , ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche interne alla struttura, a cui sono attribuite le funzioni di amministrazione e di gestione dell'attività della Commissione. Il coordinatore generale,qualora sia dipendente pubblico, viene collocato in comando, in aspettativa, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. cui attribuire le funzioni di amministrazione e di gestione dell'attività della commissione.
2. In mancanza del coordinatore generale, le relative funzioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento, sono esercitate dal presidente o da un commissario da questi delegato.
3. Con provvedimento del presidente, sentita la commissione, è nominato un funzionario delegato, scelto tra gli impiegati in servizio presso la commissione con qualifica funzionale non inferiore alla settima o tra gli esperti, con il compito di curare gli adempimenti di natura contabile attinenti alla gestione finanziaria e alle relative attività amministrative della commissione.»
«Art. 20. Pagamento delle spese.
1. Verificata la legalità della spesa, la regolarità della documentazione e della liquidazione, l'esatta imputazione al bilancio e la disponibilità dei fondi sul relativo capitolo, il coordinatore generale o il funzionario delegato appone la propria firma sul titolo di spesa e ne dispone la trasmissione, con apposito elenco numerato progressivamente, all'istituto incaricato del servizio di cassa, di cui al comma 2, con contemporanea comunicazione al creditore.
2. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sul conto corrente aperto presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.
3. I mandati sono firmati dal coordinatore generale ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal funzionario preposto al servizio finanziario. o da un commissario appositamente incaricato e dal coordinatore generale ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal funzionario delegato.
4. I mandati devono contenere le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo del bilancio, codice meccanografico del capitolo, nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza o denominazione, codice fiscale del creditore ove non trattasi di personale dipendente, causale del pagamento, importo in cifre e in lettere, modalità di estinzione del titolo, data e luogo di emissione, firma dell'emittente, documenti giustificativi.
5. I mandati debbono essere scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta; in caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia più conveniente annullare il titolo di spesa e riemetterne un altro.
6. I mandati di pagamento sono cronologicamente registrati sull'apposito giornale di cassa e nei partitari di spesa, prima dell'invio alla tesoreria, tenendo distinti quelli che si riferiscono alla competenza da quelli relativi ai residui.
7. La documentazione della spesa è allegata al relativo mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.
8. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.
9. Per il pagamento anticipato di beni e servizi si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni dello Stato.»
«Art. 25. Stipulazione dei contratti.
1. I contratti sono sottoscritti dal coordinatore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.
2. Il contratto è sottoscritto anche mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, entro trenta giorni successivi all'aggiudicazione.
3. (abrogato).»
«Art. 28. Consegnatario e cassiere.
1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere.
2. È consentito affidare gli incarichi di consegnatario e di cassiere allo stesso funzionario, nonché al funzionario delegato.
3. Con il provvedimento di assegnazione, vengono anche designati gli impiegati, di qualifica pari o inferiore, incaricati di sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento temporaneo.»
«Art. 36. Verifiche di cassa.
1. Il coordinatore generale deve eseguire, almeno una volta nel corso di ogni trimestre, congiuntamente con il funzionario responsabile del servizio finanziario, una verifica alla cassa e alle scritture tenute dal cassiere, un'altra alla fine di ogni esercizio e comunque nel caso di cambiamento della gestione.
2. Oltre alla constatazione del denaro, la verifica deve estendersi a tutti i valori affidati al cassiere.»
«Art. 37.Norma di salvaguardia.
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Si applicano, altresì, le diposizioni attuative dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».