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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 2013, n. 106

Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (13G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2013
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Testo in vigore dal:  24-9-2013

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2013;
Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l'attività notarile, nonché, in via meramente esemplificativa, alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalità di tale integrazione normativa è solo quella di far emergere e valorizzare la complessità della attività notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell'attività del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attività non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;
Ritenuto di non accogliere l'invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l'impianto generale è rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi;
Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla individuazione di due sezioni all'interno della tabella D - Notai («altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 2 luglio 2013;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia
20 luglio 2012, n. 140
1. All'articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1 bis. L'attività notarile si articola in tre fasi: fase istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attività: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalità pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo della validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di società di capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalità ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.».
2. All'articolo 30, comma 2, le parole «, reale e personale,» sono sostituite dalle seguenti: «reale».
3. All'articolo 32, comma 3, dopo la parola «garanzia» è introdotta la parola: «personale» e le parole «tra lo 0,14» sono sostituite dalle parole: «tra il 2, 14».
4. All'articolo 32, comma 7, secondo periodo, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite dalle parole: «euro 5.000,00».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4.-4-bis.-4-ter. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività):
«Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) In vigore dal 26 giugno 2012. - 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.
7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari";
b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
c) la lettera d) è abrogata.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2012, n. 195.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 32 del citato decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 2012, come modificati dal presente regolamento:
«Art. 30 (Tipologia di attività). - 1. Ai fini della liquidazione di cui all'art. 1, l'attività notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.
1-bis. L'attività notarile si articola in tre fasi: fase istruttoria; fase di stipula; fase successiva alla stipula. Nella fase istruttoria sono comprese, a titolo di esempio, le seguenti attività: studio della fattispecie, analisi delle implicazioni fiscali relative all'atto, verifiche prescritte dalla normativa antiriciclaggio, verifica della corretta esecuzione delle formalità pubblicitarie e della inesistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli all'atto; nella fase di stipula rientrano, a titolo di esempio: controllo di legalità del contenuto dell'atto, controllo della validità delle procure, verifica del versamento necessario dei conferimenti in danaro in caso di costituzione di società di capitali; nella fase successiva alla stipula, sono comprese, a titolo di esempio: registrazione dell'atto con versamento delle imposte dovute previa liquidazione, esecuzione e cura delle formalità ipotecarie e catastali con relative volturazioni, redazione delle denunce e richiesta delle notifiche previste dalle leggi speciali.
2. Le prestazioni di garanzia reale sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.
3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della società.
4. Rientrano tra gli "altri atti" tutte le attività non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attività di valore indeterminato o indeterminabile.
5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, è compresa tra gli "altri atti".».
«Art. 32 (Parametro). - 1. Ai fini della liquidazione, l'organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell'atto come indicata nelle allegate tabelle A - Notai, B - Notai, C - Notai. Il compenso è liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell'atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all'aumento o alla diminuzione del valore stesso.
2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento è quello relativo ai beni immobili.
3. Per le prestazioni di garanzia personale il compenso è liquidato, di regola, in percentuale tra il 2,14 per cento e lo 0,025 per cento dell'ammontare del credito garantito fino all'importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.
4. Il compenso può essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.
5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate più tabelle e più voci della medesima tabella.
6. Per la tipologia relativa agli "altri atti", tabella D - Notai, il compenso complessivo può essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.
7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A - Notai e C - Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B - Notai, l'organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell'atto, della natura, difficoltà, complessità, importanza delle questioni trattate, dell'eventuale urgenza della prestazione professionale, dell'impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore è inferiore a euro 5.000,00 per la tipologia della tabella A - Notai e C - Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B - Notai.
8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, è, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all'Archivio notarile.».