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LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. (13G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2023)
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vigente al 19/03/2024
Testo in vigore dal:  25-11-2014
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Art. 4

Divieto di pratiche commerciali ingannevoli
1. Una pratica commerciale è ingannevole, in conformità agli articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.
2. È altresì ingannevole la pratica commerciale che, omettendo indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella effettiva.
3. È ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di oliva diversi dagli oli extravergini
((o vergini))
e comunque indicare attributi positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.