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LEGGE 5 aprile 2012, n. 50

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (12G0070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2012
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Testo in vigore dal:  5-5-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica
e ordine di esecuzione
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:
a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il 27 febbraio 1996;
b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;
c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;
d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16 ottobre 1998;
f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;
g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con allegato», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;
h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre 1998.
2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) e dall'articolo 16 del Protocollo di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.