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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. (13G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2017)
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Testo in vigore dal:  30-1-2013

Art. 20

Funzioni di controllo della Corte dei conti
sui bilanci delle amministrazioni pubbliche
1. La Corte dei conti svolge il controllo successivo sulla gestione dei bilanci degli enti di cui agli articoli 9 e 13, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente comma in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
2. La legge dello Stato disciplina le forme e le modalità del controllo di cui al comma 1.
Note all'art. 20:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, vedasi nelle note all'articolo 3.