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LEGGE 24 dicembre 2012, n. 243

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. (13G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2017)
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Testo in vigore dal:  13-9-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali
((
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, e dall'articolo 12, comma 1, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge
))
((3))
2.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164))
.
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 2016, N. 164))
.

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AGGIORNAMENTO (3)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 10 novembre 2017, n. 235 (in G.U. 1ª s.s. 15/11/2017, n. 46), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (che ha modificato il comma 1 del presente articolo).