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LEGGE 11 dicembre 2012, n. 220

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (12G0241)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2013
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Testo in vigore dal:  18-6-2013

Art. 16

1. All'articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
Note all'art. 16:
Si riporta il testo dell'articolo 1138 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1138. Regolamento di condominio.
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.".