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LEGGE 21 aprile 2011, n. 62

Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. (11G0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/2011
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Testo in vigore dal:  20-5-2011

Art. 4

Individuazione delle case famiglia protette
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.
2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 284 del codice di procedura penale si vedano le note all'articolo 1.
- Per il testo degli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 si vedano le note all'articolo 3.