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LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (11G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal:  1-3-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri
1. Gli stanziamenti relativi alle spese non rimodulabili sono ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.
3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di euro 1.230.000.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta di euro 2.000.000 a decorrere dal 2012.
5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 299, per il 2012 è ridotta di euro 12.394.000.
6. Ai medesimi fini di cui al comma 2, si applicano altresì, limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi, le seguenti misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico del personale all'estero di cui alla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto ai sensi del comma secondo dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dai funzionari che occupano posti di Ministro e Ministro Consigliere con funzioni vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonché dai titolari dei Consolati generali di prima classe e dai funzionari di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258, è aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennità personale;
b) l'indennità di sistemazione prevista dall'articolo 175 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché dall'articolo 661 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, è corrisposta, per i casi di trasferimento del personale da sede estera ad altra sede estera, nella misura del 15 per cento rispetto all'importo attuale; inoltre la stessa indennità è ridotta del 50 per cento anziché del 40 per cento limitatamente a coloro che fruiscono di residenze di servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
c) l'indennità di richiamo dal servizio all'estero prevista dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è corrisposta nella misura del 20 per cento rispetto all'importo attuale;
d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rideterminazione delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, nonché all'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità, per un risparmio complessivo pari a 27.313.157 euro. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli sopradetti è ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro;
e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, è sospesa, mentre, a decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione è ridotta ogni anno di 7,5 milioni di euro;
f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina della materia del trasporto degli effetti del personale trasferito, al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole: «le spedizioni stesse possono essere effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «la spedizione può essere effettuata»; infine, il secondo periodo del citato settimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 è soppresso.
7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8 a 26.
8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio di ordine pubblico fuori sede e per il personale della Guardia di finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e 2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo.
9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro».
10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.
11. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sostituita dalla seguente:
«a) in caso di necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale motivate dall'autorità competente che opera il richiamo;».
12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione.».
13. Ai fini del reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno stabilisce, con cadenza triennale e sulla base delle esigenze operative, il contingente massimo dei nuovi reclutamenti a domanda, tenendo conto, in prima applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre 2011, sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione negli appositi elenchi.
14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinale richiesta per il reclutamento del personale volontario di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli oneri per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione sono a carico degli interessati.
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 GIUGNO 2012, N. 79, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 131.
16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «Nel triennio 20112013,» sono soppresse.
17. Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828.
18. Il contributo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379, come modificato dal comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dall'anno 2012 è fissato in euro 291.142.
19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, previsti dal comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, a decorrere dal 2012, sono fissati, rispettivamente, in euro 1.000.000 ed in euro 1.027.385.
20. Lo stanziamento per il miglioramento delle prestazioni economiche di cui all'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, e successive modificazioni, concesso ai cittadini colpiti da tubercolosi non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), da erogare alle regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2012, è fissato in euro 200.000.
21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma 3» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
22. Le somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2011, sono versate, entro il 30 giugno 2012, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
23. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013.
24. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è soppresso.
25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in materia di percorso di carriera del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2015.
26. Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall'articolo 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 19982001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 41. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell'articolo 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni di cui ai commi da 28 a 51.
28. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al relativo onere si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
b) al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4 e 10, pari a euro 150.000.000 per l'anno 2005 e a euro 160.000.000 annui a decorrere dal 2006, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal comma 9».
29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino all'anno 2011. A decorrere dall'anno 2012, agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 3, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo 3820 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».
30. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, le parole: «Ai CAF-dipendenti ed ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2».
32. Per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013, nonché negli anni 2015 e 2016 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
33. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, il comma 3-ter è abrogato.
34. All'articolo 39 del decreto-legge l° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati.
35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32, le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012.
36. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:»;
2) la lettera b) è abrogata;
b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
37. La disposizione del comma 36 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012; conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, in misura non inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
39. Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4' serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti, previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40 e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni.
Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
39-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico è reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
40. I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite
((, almeno una volta all'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali,))
dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39 proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è abrogata; ferme le incompatibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria non è soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede la commissione tributaria in cui presta servizio.


Punteggio per anno o frazione
di anno superiore a sei mesi

Commissione Tributaria di I° grado Giudice 0,50 Vice Presidente di Sezione 1
Presidente di Sezione 1,50 Presidente di Commissione 2

Commissione Tributaria di II° grado Giudice 1
Vice Presidente di Sezione 1,50 Presidente di Sezione 2
Presidente di Commissione 2,50
Commissione Tributaria Provinciale
e I° grado di Trento e Bolzano
(dopo il 1° aprile 1996) Giudice 1,50 Vice Presidente di Sezione 2
Presidente di Sezione 2,50 Presidente di Commissione 3,50
Commissione Tributaria regionale e
II° grado di Trento e Bolzano
(dopo il 1° aprile 1996) nonché
Commissione Tributaria Centrale Giudice 2
Vice Presidente di Sezione 2,50 Presidente di Sezione 3
Presidente di Commissione 4


41. A decorrere dal 1° luglio 2012, all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. A decorrere dal 1° luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti è calcolato al lordo dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità del servizio di assistenza al volo di terminale prestato dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi, non soggetti ad esenzione, sono coperti dalla corrispondente quota dei ricavi tariffari, secondo le modalità disciplinate dal Contratto di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ENAV s.p.a. per essere riassegnate su apposito programma dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV s.p.a. che non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.».
42. Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo l'articolo 152 è aggiunto il seguente: «Art. 152-bis. (Liquidazione di spese processuali) - Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». La disposizione di cui al presente comma si applica alle controversie insorte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato.
44. Le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.
Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
45. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, è dovuto un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. (23) (31)
46. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e consentire il pagamento diretto, ove ciò già non avvenga, dei canoni di locazione dovuti dalle amministrazioni statali, nonché di censi, canoni, livelli ed altri oneri, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità di trasferimento alle amministrazioni interessate delle relative risorse finanziarie ed il subentro delle stesse alla Direzione centrale dei servizi del tesoro.
47. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza».
48. Al personale delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, in posizione di comando, distacco o in altra analoga posizione presso le Autorità amministrative indipendenti, non possono essere erogati, da parte delle predette Autorità, indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati, finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico fondamentale più elevato corrisposto al personale dei rispettivi ruoli.
49. Le disposizioni di cui al comma 48 si applicano anche alle indennità, compensi o altri emolumenti comunque denominati già in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge; le clausole difformi contenute nei regolamenti o negli atti interni concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale delle Autorità amministrative indipendenti di cui al comma 56 sono disapplicate.
50. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono aggiunte le seguenti: «, il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».
51. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati.
52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55.
53. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 47,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014.
54. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, di riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è ridotta per l'anno 2012 di euro 1.570.659.
55. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013.
56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64.
57. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 52 milioni di euro per l'anno 2012.
59. Per l'anno 2012 il contributo previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è ridotto di euro 950.000.
60. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro 135.000 a decorrere dall'anno 2012.
61. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore delle ferrovie a gestione commissariale governativa, determinate nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000.
62. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma l, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, è ridotto di euro 6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013.
63. I finanziamenti autorizzati dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a decorrere dal 2012 sono ridotti di euro 3.873.427.
64. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ridotta di euro 8.000.000.
65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la disposizione di cui al comma 66.
66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti l'INPS, ÌINPDAP e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti sopracitati nonché tra gli altri enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.(15)(19)
67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da 68 a 83. Le riduzioni degli stanziamenti relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previste dall'articolo 3 e dai commi di cui al primo periodo, operano in deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
68. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la parola: «cinquecento» è sostituita dalla seguente: «trecento».
69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «600» e la parola: «300» è sostituita dalla seguente: «400». (11)
70. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma».
71. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai revisori dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale non si applica l'articolo 26, quarto comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836. L'incarico di revisore dei conti presso le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale dà luogo a rimborsi spese secondo le regole previste per i funzionari dello Stato.
72. Per l'anno 2012 si applica l'articolo 48, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. (11)
73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
74. Il personale docente del comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, può usufruire di permessi per attività di studio, di ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto.
75. I giorni di permesso previsti dalle disposizioni contrattuali relative al comparto AFAM non goduti entro l'anno accademico 2010-2011 non sono più cumulabili e possono essere fruiti fino al loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico.
76. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi 74 e 75 non può essere coperta con contratti di lavoro a tempo determinato.
77. I permessi eventualmente già autorizzati per l'anno accademico 2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di cui al comma 75.
78. Le autorizzazioni di cui all'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all'articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università.
79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. Nel caso di esonero dalle attività didattiche dei docenti incaricati della Direzione, le Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica individuano, nell'ambito della propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera durata dell'incarico.
81. Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 e non destinate al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica», con lo stanziamento di euro 64,8 milioni nell'anno 2012, 168,4 milioni nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014, destinato alle missioni dell'istruzione scolastica, dell'istruzione universitaria e della ricerca ed innovazione. Al riparto del fondo tra le relative finalità si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.(15)
83. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica».
84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui al comma 85.
85. Le somme giacenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle contabilità speciali, aperte ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali, con priorità per quelle accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo pari a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013, previa individuazione con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Segretario generale che provvede alla necessaria attività istruttoria e di verifica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233.
86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da 87 a 93.
87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
89. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
90. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
91. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
92. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
92-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
92-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
92-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
93. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147.
94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai commi da 95 a 98.
95. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di assicurare continuità nell'alimentazione del personale militare in servizio permanente, il Ministro della difesa definisce annualmente, con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, eventualmente ripartiti per categorie e specialità, che possono transitare a domanda tra le medesime Forze armate. Il medesimo decreto definisce i criteri, i requisiti e le modalità per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito è disposto con decreto della Direzione generale per il personale militare.
3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
96. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248.
97. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, è sostituito dal seguente:
«4. L'indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia.».
98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.
99. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui ai commi da 100 a 103.
100. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di euro 100 milioni.
101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un importo di 17 milioni a decorrere dall'anno 2012. Le risorse disponibili relative all'articolo 4, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno 2012, di 19,55 milioni.
102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,» sono aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome,» sono aggiunte le seguenti: «gli enti locali».
103. All'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.».
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 40) che "In deroga all'articolo 4, comma 72, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2012 a valere sulle contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita all'erario".
Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 16) che "Ai fini dell'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera".
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AGGIORNAMENTO (15)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 52) che "Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno 2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 403) che "Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono incrementati di 150.000 euro per l'anno 2013. Tali disponibilità sono destinate per le spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza dei medesimi enti, ai sensi del comma 402."
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Gli obiettivi di risparmio rivenienti dalle misure di razionalizzazione organizzativa dell'INPS e dell'INAIL di cui all'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 403, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono incrementati di ulteriori 150.000 euro , per la copertura delle spese di funzionamento conseguenti alla proroga dei consigli di indirizzo e vigilanza dei medesimi enti disposta dal presente articolo.".
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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 ha disposto (con l'art. 4, comma 15) che "La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura".
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AGGIORNAMENTO (31)

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione".