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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 agosto 2011, n. 160

Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonchè i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (11G0202)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/10/2011
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Testo in vigore dal:  14-10-2011

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Considerato altresì che, a norma del comma 6 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, con nota n. 3138/3401/9.3.2 (42) del 22 giugno 2011;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità del corso di formazione per allievi vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, S.O..
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, è il seguente:
«Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). - 1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano un corso della durata di dodici mesi, di cui nove mesi di formazione presso la scuola per la formazione di base e tre mesi di applicazione pratica presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco o gli altri uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Durante il corso di cui al comma 1, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi e salvo che sussistano eccezionali esigenze. Gli allievi durante il periodo di formazione sono sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine dello stesso, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.
3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 6. Al termine della stessa i vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del responsabile del comando o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.
4. I vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o del comando cui sono applicati.
5. I vigili del fuoco in prova, durante il periodo di applicazione pratica o quando siano utilizzati per le eccezionali esigenze di cui al comma 2, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, nonché i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2008, n. 168, S.O.., è il seguente:
«Art. 29 (Tavolo tecnico per la programmazione didattica). - 1. L'Amministrazione istituisce un tavolo tecnico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione stessa e delle Organizzazioni sindacali rappresentative, allo scopo di elaborare un progetto generale della formazione da perseguirsi attraverso:
l'attivazione di un sistema permanente di addestramento, aggiornamento e qualificazione di tutto il personale avvalendosi anche di strumenti informatici e multimediali;
l'attivazione di percorsi formativi di qualificazione collegati ai passaggi tra le aree ed all'interno delle aree professionali;
la partecipazione, garantita a tutto il personale, ad una congrua attività formativa sulla base di progetti individuati e funzionali alle esigenze di servizio.
2. Il tavolo tecnico individua le varie tipologie dei corsi (basici, di aggiornamento, di qualificazione e di specializzazione) fissandone la durata, gli obiettivi e, ove previsto, i criteri per il loro superamento.
3. Il tavolo tecnico determina i criteri per la realizzazione di appositi albi di formatori suddivisi per le aree tematiche-disciplinari ai fini dell'applicazione dei programmi formativi sul territorio nazionale.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si vedano le note alle premesse.