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LEGGE 2 luglio 2010, n. 108

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/2010
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Testo in vigore dal:  30-7-2010

Art. 3

Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato;
b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato;
d) dopo l'articolo 602-bis è inserito il seguente:
«Art. 602-ter (Circostanze aggravanti). - La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».