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LEGGE 26 novembre 2010, n. 199

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ((a diciotto mesi)). (10G0224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2021)
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Testo in vigore dal:  16-12-2010

Art. 4

Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria
1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui al comma 213» sono inserite le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212».
2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: «, 212» è soppressa.
3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).
- 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.
2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio, sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo.
Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito è negativo, sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attività di formazione»;
b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dei commi 215 e 221 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2010), come modificati dalla presente legge:
«215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212.».
«221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211 e da 216 a 218, affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso e, in quest'ultimo caso, la possibilità per l'allievo o l'agente in prova di essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica;
e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.».