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LEGGE 4 giugno 2010, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (10G0119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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Testo in vigore dal:  10-7-2010

Art. 51

(Disposizioni relative all'Amministrazione degli affari esteri)
1. Alla luce dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna, sono apportate le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:
a) all'articolo 102, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi";
b) all'articolo 106-bis, primo comma:
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'articolo 109 e nel secondo comma dell'articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale";
2) nell'ultimo periodo, la parola: "biennio" è sostituita dalla seguente: "periodo";
c) all'articolo 107, primo comma, la lettera a) è abrogata e, alla lettera b), le parole: "nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e" sono soppresse;
d) all'articolo 108, primo comma, dopo le parole: "di effettivo servizio" sono aggiunte le seguenti: "e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 102 del presente decreto";
e) all'articolo 109, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado";
f) all'articolo 109-bis, terzo comma, le parole: "relazioni biennali" sono sostituite dalle seguenti: "relazioni triennali";
g) all'articolo 168, secondo comma, al fine di rendere il dettato normativo maggiormente conforme ai principi di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, al primo periodo, dopo le parole: "purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire" sono aggiunte le seguenti: ", comprovata da adeguata esperienza professionale" e, al secondo periodo, le parole: "in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni";
h) la Tabella 1, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all'allegato 2 alla presente legge.
2. Nel quadro delle attività dell'Istituto diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la partecipazione ai quali è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.
3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.
4. L'Istituto diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell'accesso a fondi nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
5. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'art. 51.
- Si riporta il testo degli articoli 102, 106-bis, 107, 108,109, 109-bis e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), come modificati dalla presente legge:
«Art. 102 (Formazione e aggiornamento professionale). - L'amministrazione degli affari esteri provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare, essa organizza per il personale in servizio a Roma i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
a) corso di formazione professionale per i funzionari diplomatici in prova, della durata di nove mesi, coincidente con il periodo di prova;
b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi;
c).
L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi.
I corsi previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo si svolgono a cura dell'istituto diplomatico, in eventuale collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione nonché con altre strutture per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalità di svolgimento di tali corsi miranti ad assicurare l'aggiornamento dei funzionari diplomatici ai diversi livelli in relazione agli argomenti ritenuti prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di natura teorica, nonché contatti con istituzioni, enti locali, settore privato ed imprenditoriale e mezzi di informazione.
Durante lo svolgimento dei corsi il personale è esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione.
L'amministrazione provvede ad organizzare per il personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate attività di preparazione ed informazione, di una durata complessiva non superiore a due mesi. Tale personale è autorizzato ad assentarsi dalla sede estera senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono stabiliti i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività previste nel presente comma con la previsione in particolare di un periodo di approfondimento tematico presso la direzione generale competente per il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione, nonché di contatti con istituzioni, enti o centri di ricerca che trattano questioni rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese o l'organizzazione internazionale di destinazione.
Per il personale diplomatico che viene richiamato a Roma dal servizio all'estero sono previste apposite attività di aggiornamento, a cura dell'istituto diplomatico, sulla evoluzione legislativa, politica, economica e culturale in Italia, con particolare riferimento agli specifici compiti che il funzionario è chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale.
L'amministrazione può inviare, con trattamento di missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie particolari in Italia o all'estero per la durata massima di un anno. Possono essere destinati a seguire i predetti studi non più di dieci funzionari contemporaneamente.
L'Amministrazione può autorizzare i funzionari diplomatici, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, studi in materie di interesse per l'Amministrazione stessa. Durante tale periodo ai funzionari diplomatici così autorizzati non viene corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo viene considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. Il funzionario è tenuto a versare all'Amministrazione l'importo dei contributi e delle ritenute a suo carico, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettantegli. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di dieci funzionari contemporaneamente.».
«Art. 106-bis (Valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere di ambasciata e ministro plenipotenziario). - Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d'ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell'art. 109 e nel secondo comma dell'art. 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d'ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello della promozione nel grado.
Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell'ultima relazione biennale. Nella relazione si tiene conto di un rapporto, che rimane allegato alla relazione stessa, presentato dall'interessato sulle attività da lui svolte nel periodo in esame e sulle iniziative poste in essere nell'interesse del servizio.
La relazione prevista nel precedente comma è redatta:
a) per i funzionari in servizio presso l'amministrazione centrale, dal funzionario preposto all'ufficio di livello dirigenziale generale in cui il servizio è prestato;
b) per i funzionari in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari, dal capo della competente rappresentanza diplomatica;
c) per i funzionari che prestano servizio fuori ruolo in una organizzazione internazionale, dal capo della rappresentanza diplomatica presso l'organizzazione stessa;
d) per i funzionari che prestano servizio in posizione di fuori ruolo o di comando presso gli organi costituzionali o le amministrazioni pubbliche, dal funzionario diplomatico dal quale eventualmente dipendano, ovvero dal segretario generale sulla base degli elementi forniti dall'organo o amministrazione nel cui ambito il servizio è prestato.
Per i funzionari preposti a direzioni generali o uffici equiparati presso l'amministrazione centrale, la relazione è redatta dal segretario generale. Per i capi di rappresentanza diplomatica la relazione è redatta dal segretario generale, anche sulla base di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale geografica competente per il Paese in cui il servizio è svolto, oppure, qualora si tratti di capo di rappresentanza presso un'organizzazione internazionale, di un apposito rapporto compilato dal funzionario preposto alla direzione generale che cura i rapporti con l'organizzazione stessa.
La relazione illustra gli elementi che hanno caratterizzato la qualità dell'azione svolta dal funzionario e contiene un giudizio globale circa il modo in cui ha assolto le responsabilità affidategli con specifico riferimento ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché sulla sua idoneità ad assolvere le alte responsabilità connesse al grado superiore.».
«Art. 107 (Promozione a consigliere di legazione). - Le promozioni al grado di consigliere di legazione sono effettuate fra i segretari di legazione che abbiano compiuto un periodo complessivo di dieci anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica, nel corso del quale:
a) (abrogata);
b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;
c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;
d) abbiano prestato servizio per almeno un anno e mezzo presso il Ministero degli affari esteri, gli organi costituzionali o le amministrazioni centrali dello Stato;
e) abbiano prestato servizio per almeno due anni in sedi individuate nel decreto del Ministro degli affari esteri previsto dal quinto comma dell'art. 101 del presente decreto.
La valutazione dei segretari di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis, primo comma, lettera a) del presente decreto, tenendo conto in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'art. 106 del presente decreto, mediante l'attribuzione di punteggi numerici stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri, sulla base dei seguenti elementi:
a) le attitudini e le capacità professionali, anche alla luce dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati;
b) la rilevanza delle posizioni ricoperte e le circostanze politico-ambientali, nonché le altre condizioni qualificanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, quali l'assolvimento di compiti di particolare responsabilità presso l'amministrazione centrale, la titolarità di uffici consolari, lo svolgimento di funzioni vicarie presso uffici all'estero, la permanenza in sedi disagiate e particolarmente disagiate;
c) la valutazione finale ottenuta a conclusione del corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b) dell'art. 102 del presente decreto;
d) altri titoli attinenti alla formazione, qualificazione, cultura professionale e conoscenze linguistiche;
e) ogni altro eventuale elemento utile ai fini della valutazione del candidato.
Nei limiti dei posti disponibili a norma dell'art. 105 del presente decreto, conseguono la promozione al grado superiore i candidati a cui la Commissione abbia attribuito un punteggio non inferiore a quello minimo determinato con il decreto di cui al secondo comma del presente articolo.».
«Art. 108 (Promozione al grado di consigliere di ambasciata). - Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell'art. 102 del presente decreto.
La valutazione dei consiglieri di legazione scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo è effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis, primo comma, lettera b) del presente decreto, ed è espressa in forma sintetica e senza applicazione di coefficienti numerici.
Essa tiene conto, alla luce in particolare di quanto risulta dalle schede di valutazione annuale di cui all'art. 106 del presente decreto, della qualità del servizio prestato, degli incarichi svolti, dell'eventuale responsabilità di uffici al Ministero o reggenza di uffici all'estero, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, delle condizioni politico-ambientali in cui il servizio è stato svolto, della cultura, nonché della personalità del funzionario e della sua attitudine a ricoprire le funzioni del grado superiore.».
«Art. 109 (Nomina al grado di ministro plenipotenziario). - Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio:
a) abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio;
b);
c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'art. 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro.
Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianità nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata.
Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni candidato.
Per formulare le proposte di cui al secondo comma del presente articolo il Ministro degli affari esteri si avvale della Commissione consultiva prevista dal primo comma, lettera c) dell'art. 105-bis del presente decreto. A tale fine la direzione generale del personale trasmette alla predetta Commissione gli elementi informativi e valutativi disponibili in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, incluse le relazioni biennali di cui all'art. 106-bis del presente decreto. La commissione a sua volta trasmette al Ministro degli affari esteri gli elementi significativi e rilevanti della carriera di detti funzionari, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al secondo comma del presente articolo, e indica i funzionari che essa considera i più meritevoli di essere nominati al grado di ministro plenipotenziario, fino ad un numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili. Il Ministro degli affari esteri sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra tutti i funzionari indicati dalla commissione.».
«Art. 109-bis (Nomina al grado di ambasciatore). - Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado.
Le nomine al grado di ambasciatore sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui l'amministrazione dispone in merito ai singoli funzionari, ed in particolare dei seguenti elementi: l'importanza e il modo di svolgimento delle funzioni nel corso dell'intera carriera, e soprattutto nel grado rivestito, con particolare riferimento alla titolarità degli uffici al Ministero o all'estero e ai risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché a sedi, uffici e circostanze che richiedano particolare impegno e responsabilità; la qualità del servizio prestato, la cultura e la personalità mostrate nel corso della carriera; l'attitudine ad assolvere le alte funzioni corrispondenti al grado superiore; la durata complessiva e lo svolgimento della carriera; l'anzianità nel grado anche quale espressione dell'esperienza maturata. Questi elementi sono presi in considerazione per valutare unitariamente l'eminente idoneità alle nuove funzioni di ogni candidato.
Al fine della formulazione delle proposte di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministro degli affari esteri acquisisce gli elementi informativi e valutativi di cui l'amministrazione dispone, incluse le relazioni triennali di cui all'art. 106-bis del presente decreto in relazione a tutti i funzionari in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.».
«Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'art. 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonché il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente art. sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti più incarichi purché, nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro unità fissate dall'art. 58, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il Ministro per gli affari esteri può chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtù di altre disposizioni né a quello inviato all'estero in missione temporanea.».