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LEGGE 7 aprile 2010, n. 51

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. (10G0076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2011)
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Testo in vigore dal:  21-7-2011
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))
.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))
.
3.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))
.
4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi. (1)
5.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))
.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 LUGLIO 2011, N. 115 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE))
.

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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13-25 gennaio 2011, n. 23 (in G.U. 1a s.s. 26/1/2011, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n. 51" e "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., l'impedimento addotto".