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LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal:  15-8-2009

Art. 40

(Elettrodotti aerei)
1. Alla lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la parola: "elettrodotti" è inserita la seguente: "aerei".
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo della lettera z) dell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante «Norme in materia ambientale, come modificata dalla presente legge:
«z) Elettrodotti «aerei» per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.».