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LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal:  30-6-2022
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Art. 37

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)
1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e altresì nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.
3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dal presente articolo e dagli atti indicati al comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
4. Sono organi dell'ENEA:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
((
5. Al presidente spetta la legale rappresentanza dell'ENEA
))
6. Il consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti, incluso il presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.
7. Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla nomina del presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'ENEA, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.
10. Alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.
11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.
12. A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.
13. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.