stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal:  15-8-2009

Art. 34

(Misure per il risparmio energetico)
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono inserite le seguenti: "con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";
b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas";
c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/ 42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";
d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente metallici,".
Note all'art. 34:
- Si riportano i numeri 2.7, 2.10, 3.4 e 3.6 della parte II dell'allegato IX alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» come modificati dalla presente legge:

«Allegato IX Impianti termici civili
(Omissis).
Parte II
Requisiti tecnici e costruttivi
(Omissis).
2. Caratteristiche dei camini.
(Omissis).
2.7. Gli impianti installati o che hanno subito una modifica relativa ai camini successivamente all'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto devono essere dotati di camini realizzati con prodotti su cui sia stata apposta la marcatura «CE». In particolare, tali camini devono:
essere realizzati con materiali incombustibili;
avere andamento verticale e il più breve e diretto possibile tra l'apparecchio e la quota di sbocco;
essere privi di qualsiasi strozzatura in tutta la loro lunghezza;
avere pareti interne lisce per tutta la lunghezza;
garantire che siano evitati fenomeni di condensa «con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
essere adeguatamente distanziati, mediante intercapedine d'aria o isolanti idonei, da materiali combustibili o facilmente infiammabili;
avere angoli arrotondati con raggio non minore di 20 mm, se di sezione quadrata o rettangolare;
avere un'altezza correlata alla sezione utile secondo gli appropriati metodi di calcolo riportati dalla normativa tecnica vigente (norme UNI e norme CEN). Resta salvo quanto stabilito ai punti 2.9 e 2.10,
(Omissis).
2.10. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;
(Omissis).
3. Canali da fumo.
(Omissis).
3.4. I canali da fumo devono essere costituiti con strutture e materiali aventi le medesime caratteristiche stabilite per i camini. «Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071»;
(Omissis).
3.6. I raccordi fra i canali da fumo e gli apparecchi di cui fanno parte i focolari devono essere, rimovibili con facilità e dovranno avere spessore non inferiore ad 1/100 del loro diametro medio, nel caso di materiali ferrosi comuni, e spessore adeguato, nel caso di altri metalli.».
- La Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i «Requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi», è pubblicata nella GUCE n. L 167 del 22 giugno 1992.
- La Direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il «Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di apparecchi a gas» è pubblicata nella GUCE n. L 196 del 26 luglio 1990.