stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal:  15-8-2009

Art. 24

(Iniziative a favore dei consumatori
e dell'emittenza locale)
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonché dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).»:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 "possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo"con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari. 2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi. (53)
AGGIORNAMENTO (53)
Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto che le entrate di cui al presente articolo riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del presente art. sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.»:
«Art. 17 (Proroga dei termini per l'impegno delle risorse di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388). - 1. Le risorse di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riassegnate nell'anno 2008 e non impegnate al termine dell'esercizio, permangono per l'anno 2009 nelle disponibilità del fondo di cui al comma 2 del citato art. 148, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.»:
«Art. 81 (Settori petrolifero e del gas). - Omissis.
30. Il Fondo è alimentato:
a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'art. 83, comma 22;
b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;
c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 82, commi 25 e 26;
d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico.)».
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).»:
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalità e i criteri di attribuzione ed erogazione.».