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LEGGE 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia. (09G0111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal:  15-8-2009

Art. 23

(Modifica alla legge
24 dicembre 2007, n. 244)
1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68".
Note all'art. 23:
- Si riporta il comma 199 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).», come modificato dalla presente legge:
«199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta l'art. 2, comma 2, lettera m), e comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.»:
«m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.».
Omissis.
«4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».