stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 aprile 2009, n. 45

Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonchè norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (09G0051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/5/2009
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  9-5-2009

Art. 7

Attacco e distruzione di beni culturali
1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue il danneggiamento, il deterioramento o la distruzione del bene.