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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2009, n. 32

Regolamento recante norme per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise per le merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi. (09G0040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/4/2009
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Testo in vigore dal:  8-4-2009

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE
Vista la direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi, che, con effetto dal 1° dicembre 2008, abroga e sostituisce la direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969;
Visto il regolamento (CEE) n. 918/1983 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali e in particolare l'articolo 45 del medesimo regolamento, come sostituito dal regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, che prevede che le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione purché le medesime importazioni siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, che attribuisce al Ministro delle finanze la competenza ad adottare regolamenti per stabilire, al fine dell'adeguamento alle disposizioni adottate dai competenti organi comunitari, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965 e dal predetto regolamento (CEE) n. 918/1983;
Visto l'articolo 14, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 723 del 1965, che stabilisce che gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie in materia di franchigie dai diritti doganali siano stabiliti con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze;
Visto il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1998, n. 500, recante le norme per l'esenzione dai diritti doganali per gli oggetti ed i generi di consumo importati a seguito dei viaggiatori;
Ritenuta la necessità di adeguare la normativa nazionale alle summenzionate disposizioni comunitarie;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 23 che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 2008;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con note n. 3-1463/UCL, del 4 febbraio 2009, e n. 3-2141/UCL del 17 febbraio 2009;

Adotta

il presente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste nel presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
a) importazioni di natura non commerciale: le importazioni che, contemporaneamente, presentano carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci, riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate, che non riflettono, per la loro natura o quantità, alcun intento di carattere commerciale;
b) bagagli personali: i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare all'Ufficio doganale al momento del suo arrivo nonché quelli che presenta a tale ufficio in un secondo tempo, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio al seguito, al momento della partenza, presso il vettore che ha provveduto al trasporto del viaggiatore;
c) zona di frontiera: fatte salve le relative convenzioni, il territorio dei comuni che ricadono, anche parzialmente, nella zona avente una profondità in linea d'aria di 15 chilometri dalla frontiera con Paesi non comunitari;
d) lavoratore frontaliero: la persona che, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro;
e) viaggiatori aerei e viaggiatori via mare: tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l'aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto;
f) aviazione privata da diporto e navigazione privata da diporto: l'uso di un aeromobile o di un battello marittimo da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che ha un contratto di locazione o altro titolo, per scopi non commerciali e diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
a) il Principato di Monaco non è considerato Paese terzo e, limitatamente alle accise, la Repubblica di San Marino non è considerata Paese terzo;
b) l'isola di Man è considerata territorio in cui si applicano le norme comunitarie in materia di IVA o di accisa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983:
«Art. 45.- Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da un paese terzo sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione, purché tali importazioni siano esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) a norma di disposizioni del diritto nazionale adottate in conformità della direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi.
Le merci importate nei territori elencati all'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto sono soggette alle stesse disposizioni in materia di franchigia doganale delle merci importate in qualsiasi altra parte del territorio dello Stato membro interessato.».

- Si riporta il testo dei commi 1 e 2, dell'art. 14, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723:
«1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformità alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalità e formalità per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'art. 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.
2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie.».
- Si riporta il testo dell'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723:
«Art. 12. - 1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 918/1983 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, è concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.
2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo è disposta, con carattere di obbligatorietà, dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonché dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'art. 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.».

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

- Si riporta il testo dell'art. 868 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993:
«Art. 868. - Gli Stati membri possono dispensare dal contabilizzare importi di dazi inferiori a 10 ECU.
Non si procede al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione quando l'importo da ricuperare sia inferiore, per pratica, a 10 ECU.».