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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19

Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/4/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2015)
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Testo in vigore dal:  13-3-2015
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IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del predetto Codice concernenti, fra l'altro: la costituzione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come patrimonio separato presso la CONSAP; lo scopo di tale Fondo; la composizione del Comitato di gestione cui spetta l'amministrazione del Fondo; la procedura di determinazione del relativo contributo e la sua misura massima; la successione di tale Fondo nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonché la previsione di norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento stabilite con regolamento del Ministro delle attività produttive, sentito 1'ISVAP;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attività produttive;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed acquisito per ragioni di opportunità anche il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27397 del 18 dicembre 2008 e il nulla osta della Presidenza del Consiglio di Ministri rilasciato in data 8 gennaio 2009, prot. n. DAGL/12.3.4./19/51;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
b) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
c) «contributo»: la contribuzione annuale dei mediatori a favore del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice;
((c-bis) «danneggiato»: l'assicurato, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o i loro aventi causa che abbiano subito un danno patrimoniale dal mediatore o dai mediatori solidalmente responsabili e non siano stati risarciti dal mediatore stesso o dagli altri solidalmente responsabili;))
d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice;
((
e) «IVASS»: l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
))
f) «mediatori»: gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del codice;
g) «polizza»: la polizza di assicurazione della responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;
h) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del codice;
((h-bis) «sinistro»: azione od omissione che causa il danno patrimoniale. A tal fine, si considera unico sinistro l'insieme dei fatti causativi di danno a carico dello stesso danneggiato, ascrivibili al medesimo mediatore o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili. In tal caso, i fatti lesivi si considerano occorsi nell'anno in cui si è verificato il primo di essi, anche se gli stessi si sono protratti per più annualità;))
((h-ter) «massimale globale»: il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione previsto in relazione all'insieme dei sinistri che sono accaduti nell'anno di riferimento, ai sensi degli articoli 110, comma 3 e 112, comma 3 del codice. Tale massimale comprende l'insieme delle richieste di risarcimento del danno patrimoniale che sono avanzate da una pluralità di danneggiati al medesimo mediatore, o ai medesimi mediatori solidalmente responsabili, per fatti lesivi accaduti nel medesimo anno, così come definiti dalla lettera h-bis).))
i) «Comitato»: il Comitato di gestione di cui all'articolo 115 del codice.