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DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. (09G0145)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/9/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 (in SO n. 215, relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  25-11-2009
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, per i rapporti con le regioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, il comma 15 è sostituito dal seguente:
"15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui
(( al ))
comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.";
b) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.".