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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2008, n. 94

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/6/2008
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Testo in vigore dal:  12-6-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni dell'articolo 112, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, che individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalità secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 5 settembre 2006, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2006, n. 287;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85»;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, adottato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta il 28 marzo 2008 ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato Nazionale Dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL Coordinamento esteri;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 1° aprile 2008, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta l'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:
«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilità;
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:
a) la procedura negoziale è avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.».
- Il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 5 settembre 2006 reca l'«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'Accordo per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri del 5 luglio 2000, e successive modificazioni, riguarda la graduazione delle posizioni funzionali del personale della carriera diplomatica.
- Si riportano i commi 177 e 184 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:
«177. Le risorse previste dall'art. 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
«184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
- Si riporta il comma 549 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo è stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.».
- Si riporta il comma 133 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»:
«133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».
- Si riporta l'art. 14 della legge 27 dicembre 2007, n. 246, recante «Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali.».
«Art. 14. - 1. Al fine di assicurare, anche in relazione allo svolgimento delle funzioni connesse alla artecipazione italiana a fondi, banche e organismi internazionali, l'integrale attuazione del processo di riordino della carriera diplomatica, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per il completamento del procedimento di cui all'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Per le esigenze connesse al supporto alla gestione in loco dei programmi promossi da fondi, banche e organismi internazionali, nonché all'erogazione di servizi e atti consolari e alla riduzione dei tempi procedimentali, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di 150 unità, nel limite massimo di spesa di 1,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 9 milioni di euro per l'anno 2007, di 10,52 milioni di euro per l'anno 2008 e di 13,56 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è riportato nelle note alle premesse.