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LEGGE 18 marzo 2008, n. 48

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

note: Entrata in vigore della legge: 5-4-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/05/2008)
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  • Articoli
  • RATIFICA ED ESECUZIONE
  • 1
  • 2
  • MODIFICHE AL CODICE PENALE
    E AL DECRETO LEGISLATIVO
    8 GIUGNO 2001, N. 231
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • MODIFICHE AL CODICE
    DI PROCEDURA PENALE E AL CODICE
    DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
    30 GIUGNO 2003, N. 196
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • orig.
  • 12
  • DISPOSIZIONI FINALI

  • 13
  • 14
  • Allegati
Testo in vigore dal:  26-7-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Competenza
1. All'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
((
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
))