stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2007, n. 29

Regolamento per l'aggiornamento delle aree di giurisdizione dei centri secondari di ricerca e salvataggio marittimo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/4/2007
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  10-4-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 aprile 1989, n. 147, di adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, con cui è stata istituita la direzione marittima di Pescara;
Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002;
Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mar Ionio, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 30 luglio 2002;
Visto il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni regolamentari al fine di conformare l'organizzazione operativa italiana sulla ricerca e il salvataggio in mare alla luce dei recenti provvedimenti di modifica delle circoscrizioni territoriali marittime;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e della difesa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli annessi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bianchi, Ministro dei trasporti

Mastella, Ministro della giustizia

Parisi, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto

del territorio, registro n. 2, foglio n. 242

Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 18, 69 e 70 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942:
«Art. 18 (Personale dell'amministrazione marittima). - Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal Corpo delle Capitanerie di porto.
Ove se ne riconosca l'opportunità, l'esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti e approdi di minore importanza, a persone estranee a detto corpo.».
«Art. 69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi). - L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione né possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire.
Quando l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.».
«Art. 70 (Impiego di navi per il soccorso). - Ai fini dell'articolo precedente, l'autorità marittima o, in mancanza, quella comunale possono ordinare che le navi che si trovano nel porto o nelle vicinanze siano messe a loro disposizione con i relativi equipaggi.
Le indennità e il compenso per l'opera prestata dalle navi sono determinati e ripartiti ai sensi degli articoli 491 e seguenti.».
- La legge 3 aprile 1989, n. 147, recante: «Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1989.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, recante: «Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1947, concernente l'adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1994.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, recante: «Regolamento concernente l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, recante: «Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005.
- Il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica ellenica sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mar Ionio, firmato in Ancona il 19 maggio 2000 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 154 alla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2002.
- Il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002.
- Il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nelle operazioni di ricerca e salvataggio nel mare Adriatico, firmato in Ancona il 19 maggio 2000 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, si vedano le note alle premesse.