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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 91

Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/3/2006
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Testo in vigore dal:  30-3-2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.
1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187, è il seguente:
«2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.».